Commission Regulation (EEC) No 2226/78 of 25 September 1978 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector and repealing Regulations (EEC) No 1896/73 and (EEC) No 2630/75
| Published date | 26 September 1978 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 261, 26 September 1978 |
Regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 2630/75
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 26/09/1978 pag. 0005 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0212
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0014
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2226/78 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1978
recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine e abrogazione dei regolamenti ( CEE ) n . 1896/73 e ( CEE ) n . 2630/75
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 5 , e l ' articolo 25
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1302/73 del Consiglio , del 15 maggio 1973 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 427/77 ( 4 ) , ha stabilito le norme generali relative al regime d ' intervento nel settore delle carni bovine ; che tale regolamento dispone che le regioni di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 devono essere determinate tenendo conto , in particolare , delle condizioni naturali di formazione dei prezzi ; che , in applicazione di tale criterio , occorre prevedere la divisione del Regno Unito in due regioni ;
considerando che è necessario fissare i coefficienti previsti dall ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 applicando la norma definita a tale scopo dal regolamento ( CEE ) n . 1302/73 ; che tuttavia è opportuno limitare tale fissazione ai coefficienti che possono essere utilizzati ; che questi coefficienti devono essere fissati tenendo conto dei prezzi che si riferiscono ai periodi più rappresentativi di una situazione normale del mercato ;
considerando che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , possono essere determinate condizioni per l ' applicazione delle misure d ' intervento di cui all 6 , paragrafi 2 e 3 , di detto regolamento ; che è opportuno subordinare l ' applicazione delle misure in causa alla constatazione che , per due settimane consecutive , la situazione dei prezzi risulta quella definita nei suddetti paragrafi ; che in effetti , considerate le fluttuazioni normali dei prezzi di mercato da una settimana all ' altra , è opportuno attendere la conferma dei corsi che possono dar luogo all ' applicazione di misure d ' intervento su scala nazionale o regionale ; che , per lo stesso motivo , la cessazione di tali misure puo dipendere dalla constatazione che , per due settimane consecutive non ricorrono più le condizioni previste in materia di prezzi ; che è tuttavia possibile derogare a questa regola , quando la rilevazione dei prezzi per una sola settimana consente di individuare nettamente la tendenza del mercato ;
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 995/78 del Consiglio , del 12 maggio 1978 , che fissa il prezzo d ' orientamento e il prezzo d ' intervento dei bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1978/1979 ( 5 ) , prevede la sospensione degli acquisti all ' intervento qualor il prezzo di mercato di una o più qualità di carni superi un determinato livello ; che la rilevazione dei prezzi di mercato puo essere effettuata secondo le modalità precisate dal regolamento ( CEE ) n . 610/77 della Commissione , del 18 marzo 1977 , relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1029/78 ( 7 ) ;
considerando che , per garantire l ' efficacia degli acquisti , è d ' uopo stabilire un quantitativo minimo per offerta , diversificato per prodotto e per regime d ' intervento ; che , inoltre , per garantire la qualità dei prodotti acquistati , è necessario prescrivere la loro conformità con i requisiti della direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 8 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 9 ) , e della direttiva 64/433/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 10 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 11 ) ;
considerando che , per assicurare ai venditori parità di trattamento , occorre definire la nozione di prezzo d ' acquisto e la località in cui l ' organismo d ' intervent prende in consegna il prodotto ; che , in linea di principio , tale località puo essere il centro d ' intervento al quale il venditore propone di consegnare i propri prodotti ; che occorre peraltro lasciare all ' organismo d ' intervento la possibilità di determinare un ' altra località , qualora la presa in consegna nel centro designato dal venditore risulti impossibile ;
considerando che , allo scopo di organizzare razionalmente il regime degli acquisti da parte degli organismi d ' intervento , è opportuno elaborare criteri di selezione dei centri d ' intervento ; che detti centri devono essere scelti in base a determinate esigenze tecniche , in modo che sia garantita la buona conservazione delle carni ;
considerando che , ai fini di un ' esecuzione per quanto possibile efficace delle misure d ' intervento , è d ' uopo fare in modo che le perdite durante la permanenza nel deposito frigorifero siano ridotte al minimo e la qualità dei prodotti acquistati dagli organismi d ' intervento sia preservata il più possibile anche durante una prolungata permanenza in ammasso ;
considerando che è quindi opportuno adottare disposizioni comunitarie per quanto riguarda sia le temperature di congelamento e di ammasso , sia l ' imballaggio ;
considerando che , per ottenere la migliore utilizzazione delle capacità di ammasso , occorre concedere agli organismi d ' intervento la facoltà di disossare una parte delle carni acquistate ; che è quindi necessario precisare le modalità di questo disossamento ;
considerando che il disossamento è effettuato da imprese specializzate , in base a contratti stipulati con gli organismi d ' intervento ; che è necessario definire i termini di tali contratti ;
considerando che , per motivi d ' ordine amministrativo , occorre abrogare il regolamento ( CEE ) n . 1896/73 della Commissione , del 13 luglio 1973 , relativo alle modalità d ' applicazione delle misure d ' intervento nel settore dell carni bovine ( 12 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1921/78 ( 13 ) , nonché il regolamento ( CEE...
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