Commission Regulation (EEC) No 3932/92 of 21 December 1992 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

Published date31 December 1992
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 398, 31 December 1992
EUR-Lex - 31992R3932 - IT

Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

Gazzetta ufficiale n. L 398 del 31/12/1992 pag. 0007 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 3932/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (1),

previa pubblicazione del progetto di regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, aventi per oggetto:

a) la cooperazione riguardante la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero dei sinistri;

b) la fissazione di condizioni tipo di assicurazione;

c) la copertura in comune di certi tipi di rischi;

d) il regolamento dei sinistri;

e) la valutazione e il riconoscimento di apparecchiature di sicurezza;

f) i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

(2) La Commissione ha acquisito un'adeguata esperienza, nel trattare i casi particolari, per esercitare tale competenza nei riguardi delle categorie di accordi enumerati nei punti a), b), c) ed e).

(3) In diversi casi, la collaborazione tra imprese di assicurazione è andata oltre quanto ammesso dalla Commissione nella sua comunicazione relativa alla cooperazione tra imprese (3) ed è incorsa nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. È pertanto necessario specificare gli obblighi restrittivi della concorrenza che possono essere inclusi nelle quattro categorie di accordi da esso contemplati.

(4) È inoltre necessario specificare, per ognuna delle quattro categorie, le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'esenzione possa essere applicata. Queste condizioni devono garantire che la collaborazione tra imprese di assicurazione sia e rimanga conforme alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

(5) È infine necessario specificare, per ognuna di queste categorie, le circostanze di inapplicabilità dell'esenzione. A tale scopo, è necessario definire le clausole che non possono essere incluse negli accordi, in quanto impongono alle parti restrizioni ingiustificate, nonché altre situazioni che rientrano nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, per le quali non esiste la presunzione generale che possono recare i vantaggi richiesti dall'articolo 85, paragrafo 3.

(6) La collaborazione tra imprese di assicurazione o tra associazioni di imprese per quanto riguarda la raccolta di statistiche sul numero dei sinistri, il numero di rischi singoli assicurati, il totale delle indennità versate in rapporto ai sinistri e l'ammontare del capitale assicurato rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e facilita alle singole compagnie la valutazione degli stessi. Identici vantaggi derivano dalla loro utilizzazione per la determinazione di premi puri indicativi o, qualora si tratti di assicurazioni che comportano una capitalizzazione, di tavole di frequenza. Possono altresì essere inclusi studi in comune sull'impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l'entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia accertare che le restrizioni siano esentate solo per il raggiungimento di tali obiettivi. Il regolamento stabilisce perciò che le pratiche concordate sui premi commerciali, vale a dire i premi effettivamente applicati ai contraenti e comprensivi del caricamento per la copertura di spese amministrative, commerciali ed altri costi, del caricamento di sicurezza e degli utili previsti, non sono esentate e che anche i premi puri devono avere solo valore di riferimento.

(7) Le condizioni o le clausole tipo di assicurazione diretta ed i prospetti tipo per illustrare i benefici della polizza di assicurazione sulla vita hanno il vantaggio di offire al contraente un miglior confronto delle offerte ed una più grande omogeneità dei rischi ammessi. Tuttavia essi non possono condurre alla standardizzazione dei prodotti o al vincolo dei clienti. Di conseguenza, l'esenzione sarà applicata a condizione che essi non siano vincolanti, bensì servano unicamente da modello.

(8) In particolare, le condizioni tipo non devono comportare qualsivoglia esclusione sistematica di specifici tipi di garanzia senza prevedere la possibilità esplicita di estendere convenzionalmente la garanzia, e non possono prevedere di mantenere la relazione contrattuale con il contraente per un periodo eccessivo, o oltre quanto è stato pattuito inizialmente. Tutto ciò lascia impregiudicati gli obblighi legali derivanti dal diritto europeo e nazionale.

(9) Inoltre, il regolamento deve stabilire che queste condizioni siano comunicate, in particolare, al contraente e siano accessibili a chiunque vi sia interessato al fine di garantire una reale trasparenza e, di consequenza, un beneficio per i consumatori.

(10) La costituzione di consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, destinati a garantire, un numero indeterminato di rischi, deve essere considerata favorevolmente in quanto permette ad un elevato numero di imprese di entrare nel mercato col risultato di accrescere la capacità di garantire, in particolare, rischi difficilmente garantibili per la loro dimensione, rarità o novità.

(11) Tuttavia, per garantire l'effettiva concorrenza, il regolamento deve fare sì che l'esenzione sia accordata a tali consorzi a condizione che i partecipanti non detengano una parte troppo grande del mercato di cui trattasi, oltrepassando una data percentuale. La percentuale del 15 % sembra appropriata per quanto riguarda consorzi di coriassicurazione. Per quanto riguarda i consorzi di coassicurazione la percentuale deve essere ridotta al 10 % in quanto il meccanismo delle coassicurazioni richiede uniformità di condizioni e premi commerciali, cosicché la concorrenza residua tra i membri di un consorzio di coassicurazione è particolarmente ridotta. Per la copertura dei rischi catastrofici o aggravati, queste percentuali possono riferirsi unicamente alla parte di mercato del consorzio.

(12) Per i consorzi di coriassicurazione, il regolamento deve ricomprendere la fissazione in comune dei premi di rischio, che coprono il costo probabile del rischio da garantire. Deve inoltre garantire la fissazione dei costi di esercizio della coriassicurazione e la remunerazione dei partecipanti nella loro qualità di coriassicuratori.

(13) Nei due casi bisogna ammettere che la garanzia del consorzio, per i rischi che gli sono conferiti, sia subordinata all'applicazione di...

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