Commission Regulation (EEC) No 1059/83 of 29 April 1983 on storage contracts for table wine, grape must, concentrated grape must and rectified concentrated grape must

Published date30 April 1983
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 116, 30 April 1983
EUR-Lex - 31983R1059 - IT

Regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione del 29 aprile 1983 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 30/04/1983 pag. 0077 - 0083
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0163


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1059/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1983

relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 12 bis, paragrafo 5 e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3150/82 (4), ha stabilito le modalità di applicazione relative ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato; che tale regolamento ha subito numerose modifiche, per cui è opportuno rifonderlo in un nuovo testo, apportandovi al tempo stesso alcuni ritocchi che risultano necessari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 337/79 prevede la concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uve, dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati; che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio; che occorre adottare modalità di applicazione relative alla conclusione, al contenuto, al periodo di validità e agli effetti di tali contratti;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti sono conclusi tra gli organismi d'intervento e i produttori che ne fanno domanda; che occorre definire che cosa si intenda per produttore e, tenuto conto degli obblighi ad esso imposti, esigere che sia proprietario del prodotto oggetto del magazzinaggio;

considerando che è necessario istituire un controllo efficace dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio; che, a tal fine, è in particolare necessario prevedere che l'organismo d'intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati nel territorio dello stesso Stato membro e sia informato di ogni eventuale cambiamento relativo al prodotto o al luogo in cui è immagazzinato;

considerando che, onde uniformare le modalità di conclusione dei contratti, occorre che questi vengano stipulati sulla base di un modello identico per tutta la Comunità e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione del prodotto di cui trattasi;

considerando che l'esperienza acquisita nell'attuazione dei diversi regimi di magazzinaggio privato dei prodotti agricoli dimostra che è opportuno precisare fino a qual punto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5) è applicabile per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi, e definire esattamente le date di inizio e di fine del magazzinaggio contrattuale;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 dispone che, se l'ultimo giorno del periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo stesso termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo; che l'applicazione di tale disposizione ai contratti di magazzinaggio può contrastare con l'interesse degli operatori e persino creare tra di essi disparità di trattamento; che è pertanto opportuno derogarvi per la determinazione dell'ultimo giorno del magazzinaggio contrattuale;

considerando che, affinché la conclusione dei contratti influisca sull'evoluzione dei prezzi di mercato, occorre prescrivere che i contratti possono essere conclusi soltanto per un quantitativo apprezzabile;

considerando che è necessario limitare l'aiuto al magazzinaggio ai prodotti che influiscono sull'evoluzione dei prezzi di mercato; che è pertanto opportuno concedere l'aiuto soltanto per i prodotti sfusi; che, per gli stessi motivi, i contratti devono riguardare esclusivamente prodotti aventi un sufficiente livello qualitativo; che occorre inoltre limitare la conclusione dei contratti relativi ai vini da tavola a vini in avanzata fase di elaborazione, senza peraltro impedire, nel periodo di validità del contratto, i trattamenti o processi enologici necessari alla buona conservazione del prodotto;

considerando che, per favorire il miglioramento qualitativo della produzione, occorre fissare il titolo alcolometrico minimo del vino e del mosto che possono formare oggetto di misure di magazzinaggio; che, nello steso intento, occorre inoltre prevedere per il vino da tavola, che forma oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine, la possibilità di fissare condizioni più restrittive in funzione della qualità del raccolto;

considerando che, per evitare abusi, è necessario precisare che a un vino da tavola che è stato oggetto di un contratto di magazzinaggio non può essere attribuita la qualifica di v. q. p. r. d.;

considerando che, onde evitare che i prodotti che formano oggetto di contratto influiscano sulla situazione del mercato, occorre vietare la loro commercializzazione e talune azioni ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione della situazione del mercato, è opportuno disporre che i contratti comportino una clausola atta a permetterne la risoluzione in condizioni determinate; che, in particolare, la durata del contratto deve essere abbreviata qualora un'alterazione sensibile della qualità di tutto o parte del prodotto oggetto del contratto ne esiga l'immissione immediata sul mercato o lo renda inadatto ad essere consumato tal quale;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 337/79, i mosti di uve oggetto di un contratto a lungo termine possono essere trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto; che, poiché detta trasformazione costituisce un'operazione normale, è...

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