Commission Regulation (EEC) No 1059/83 of 29 April 1983 on storage contracts for table wine, grape must, concentrated grape must and rectified concentrated grape must
Published date | 30 April 1983 |
Subject Matter | Wine |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 116, 30 April 1983 |
Regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione del 29 aprile 1983 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 30/04/1983 pag. 0077 - 0083
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0163
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1059/83 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 1983
relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 12 bis, paragrafo 5 e l'articolo 65,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3150/82 (4), ha stabilito le modalità di applicazione relative ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato; che tale regolamento ha subito numerose modifiche, per cui è opportuno rifonderlo in un nuovo testo, apportandovi al tempo stesso alcuni ritocchi che risultano necessari;
considerando che il regolamento (CEE) n. 337/79 prevede la concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uve, dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati; che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio; che occorre adottare modalità di applicazione relative alla conclusione, al contenuto, al periodo di validità e agli effetti di tali contratti;
considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti sono conclusi tra gli organismi d'intervento e i produttori che ne fanno domanda; che occorre definire che cosa si intenda per produttore e, tenuto conto degli obblighi ad esso imposti, esigere che sia proprietario del prodotto oggetto del magazzinaggio;
considerando che è necessario istituire un controllo efficace dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio; che, a tal fine, è in particolare necessario prevedere che l'organismo d'intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati nel territorio dello stesso Stato membro e sia informato di ogni eventuale cambiamento relativo al prodotto o al luogo in cui è immagazzinato;
considerando che, onde uniformare le modalità di conclusione dei contratti, occorre che questi vengano stipulati sulla base di un modello identico per tutta la Comunità e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione del prodotto di cui trattasi;
considerando che l'esperienza acquisita nell'attuazione dei diversi regimi di magazzinaggio privato dei prodotti agricoli dimostra che è opportuno precisare fino a qual punto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5) è applicabile per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi, e definire esattamente le date di inizio e di fine del magazzinaggio contrattuale;
considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 dispone che, se l'ultimo giorno del periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo stesso termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo; che l'applicazione di tale disposizione ai contratti di magazzinaggio può contrastare con l'interesse degli operatori e persino creare tra di essi disparità di trattamento; che è pertanto opportuno derogarvi per la determinazione dell'ultimo giorno del magazzinaggio contrattuale;
considerando che, affinché la conclusione dei contratti influisca sull'evoluzione dei prezzi di mercato, occorre prescrivere che i contratti possono essere conclusi soltanto per un quantitativo apprezzabile;
considerando che è necessario limitare l'aiuto al magazzinaggio ai prodotti che influiscono sull'evoluzione dei prezzi di mercato; che è pertanto opportuno concedere l'aiuto soltanto per i prodotti sfusi; che, per gli stessi motivi, i contratti devono riguardare esclusivamente prodotti aventi un sufficiente livello qualitativo; che occorre inoltre limitare la conclusione dei contratti relativi ai vini da tavola a vini in avanzata fase di elaborazione, senza peraltro impedire, nel periodo di validità del contratto, i trattamenti o processi enologici necessari alla buona conservazione del prodotto;
considerando che, per favorire il miglioramento qualitativo della produzione, occorre fissare il titolo alcolometrico minimo del vino e del mosto che possono formare oggetto di misure di magazzinaggio; che, nello steso intento, occorre inoltre prevedere per il vino da tavola, che forma oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine, la possibilità di fissare condizioni più restrittive in funzione della qualità del raccolto;
considerando che, per evitare abusi, è necessario precisare che a un vino da tavola che è stato oggetto di un contratto di magazzinaggio non può essere attribuita la qualifica di v. q. p. r. d.;
considerando che, onde evitare che i prodotti che formano oggetto di contratto influiscano sulla situazione del mercato, occorre vietare la loro commercializzazione e talune azioni ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto;
considerando che, per tener conto dell'evoluzione della situazione del mercato, è opportuno disporre che i contratti comportino una clausola atta a permetterne la risoluzione in condizioni determinate; che, in particolare, la durata del contratto deve essere abbreviata qualora un'alterazione sensibile della qualità di tutto o parte del prodotto oggetto del contratto ne esiga l'immissione immediata sul mercato o lo renda inadatto ad essere consumato tal quale;
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 337/79, i mosti di uve oggetto di un contratto a lungo termine possono essere trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto; che, poiché detta trasformazione costituisce un'operazione normale, è...
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