Commission Regulation (EEC) No 1371/84 of 16 May 1984 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68
| Published date | 18 May 1984 |
| Subject Matter | Agriculture and Fisheries,Milk products |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 132, 18 May 1984 |
Regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione del 16 maggio 1984 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 18/05/1984 pag. 0011 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0208
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1371/84 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1984
che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, punto 3, ultimo comma, l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 11, lettere b) e c), e l'articolo 13, secondo comma,
visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (5), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando che, con l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è stato istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca allo scopo di frenare l'incremento della produzione lattiera; che occorre adottare le relative modalità d'applicazione, conformemente al regolamento (CEE) n. 857/84;
considerando che è d'uopo provvedere alla ripartizione della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 804/68, fissata a 335 000 t per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985; che, tenuto conto degli scopi per i quali è stata costituita tale riserva, è opportuno completare i quantitativi garantiti dei paesi in cui l'attuazione del regime di prelievo supplementare crea particolari difficoltà, tali da incidere negativamente sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione; che nella Repubblica d'Irlanda e nell'Irlanda del Nord l'industria lattiero-casearia contribuisce, direttamente o indirettamente, al prodotto nazionale lordo in misura notevolmente superiore alla media registrata nelle altre regioni della Comunità; che la possibilità di sviluppare, nelle due parti dell'Irlanda, attività alternative alla produzione lattiero-casearia si rivela assai limitata; che anche nel Lussemburgo l'attuazione del nuovo regime può essere facilitata con la concessione di un quantitativo supplementare per il periodo in causa;
considerando che, per consentire agli Stati membri di avvalersi - a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 857/84 - della facoltà di adeguare i quantitativi di riferimento assegnati ai produttori e agli acquirenti onde tener conto di situazioni specifiche, occorre stabilire le condizioni d'applicazione di tale disposizione; che, a tal fine, è opportuno disporre che ogni Stato membro possa adeguare i quantitativi di riferimento, determinando le categorie di soggetti passivi del prelievo secondo la quantità da essi consegnata annualmente, raffrontata alla media delle consegne annue rilevata, per singola azienda, nello Stato membro in questione; che le categorie di soggetti passivi possono essere determinate anche in funzione dell'andamento delle consegne rispetto all'andamento medio delle consegne nello Stato membro; che sembra pertanto opportuno che gli Stati membri possano adeguare i quantitativi di riferimento per regione in quanto l'andamento delle consegne di tali regioni diverge in modo rilevante dall'andamento medio registrato nello Stato membro;
considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84, riguardante la determinazione dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori sulla base delle loro vendite destinate direttamente al consumo, e più particolarmente al fine di conciliare le esigenze di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di correggere, applicando una percentuale uniforme, i quantitativi di riferimento ottenuti a norma del paragrafo 1 dello stesso articolo, in modo da rispettare il disposto del paragrafo 2;
considerando che, ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori che detengono un numero estremamente limitato di vacche lattiere e che vendono la loro produzione direttamente per il consumo, è opportuno, per motivi d'ordine amministrativo e nell'interesse stesso dei produttori, autorizzare gli Stati membri a determinare un quantitativo di riferimento su base forfettaria;
considerando che è d'uopo favorire per quanto possibile l'evoluzione delle strutture del settore lattiero-caseario, facilitando ai soggetti passivi del prelievo il passaggio dall'una all'altra delle categorie definite all'articolo 5 quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, ferma restando l'osservanza delle norme di questo regolamento;
considerando che occorre stabilire, a norma dell'articolo 11, lettera c), del regolamento (CEE) n. 857/84, le caratteristiche del latte, e in particolare il tenore di materia grassa, considerate rappresentative per fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati; che, in sede di applicazione della formula B, è opportuno, per ottenere una certa equivalenza dei risultati, stabilire caratteristiche differenziate per i quantitativi di latte consegnati a un acquirente;
considerando che, per quanto riguarda, le modalità relative alle dichiarazioni di consegna o di vendita, nonché le modalità di versamento del prelievo supplementare, è pienamente giustificato prevedere disposizioni particolari per talune regioni della Comunità, tenendo conto delle loro strutture specifiche di produzione e dei loro problemi di gestione amministrativa;
considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere entro...
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