Commission Regulation (EEC) No 3771/92 of 22 December 1992 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for in Council Regulation (EEC) No 3392/92 for frozen beef covered by CN code 0202 and products covered by CN code 0206 29 91

Published date29 December 1992
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 383, 29 December 1992
EUR-Lex - 31992R3771 - IT 31992R3771

Regolamento (CEE) n. 3771/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3392/92 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

Gazzetta ufficiale n. L 383 del 29/12/1992 pag. 0036 - 0038


REGOLAMENTO (CEE) N. 3771/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3392/92 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3392/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1993) (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3392/92 ha definito le modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 e ha diviso tale contingente in due parti, segnatamente una di 42 400 t ripartita tra gli importatori tradizionali e l'altra di 10 600 t ripartita tra gli operatori che esercitano un'attività nel settore degli scambi di carni bovine con i paesi terzi;

considerando che, per garantire un passaggio ordinato dal regime fondato sulla gestione nazionale a quello basato sulla gestione comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche del commercio dei prodotti considerati, occorre prevedere la ripartizione della prima parte, proporzionalmente ai quantitativi importati in precedenza, fra gli importatori tradizionali che sono in grado di dimostrare di aver importato nel 1990, 1991 e 1992 prodotti oggetto di questo contingente; che tuttavia, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime, nei limiti stabiliti, da parte della Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte agli importatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e la capacità di gestire quantitativi di una certa entità; che, per controllare quest'ultimo criterio, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che, per evitare operazioni speculative è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° gennaio 1993 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerano che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (2), modificato da ultimo...

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