Commission Regulation (EEC) No 509/92 of 28 February 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Published date29 February 1992
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 55, 29 February 1992
EUR-Lex - 31992R0509 - IT

Regolamento (CEE) n. 509/92 della Commissione, del 28 febbraio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 29/02/1992 pag. 0080 - 0081
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0111


REGOLAMENTO (CEE) N. 509/92 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1992 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione (3), per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del...

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