Commission Regulation (EU) 2015/2173 of 24 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 11 (Text with EEA relevance)

Published date25 November 2015
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 307, 25 November 2015
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25.11.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307/11

REGOLAMENTO (UE) 2015/2173 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 11

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 6 maggio 2014 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Accordi a controllo congiunto intitolate Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto. Le modifiche prevedono nuovi orientamenti sulla contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono una attività aziendale.
(3) Le modifiche all'IFRS 11 contengono riferimenti all'IFRS 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è stato adottato dall'Unione. Pertanto è necessario che qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento sia letto come riferimento al Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
(4) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group ha confermato che le modifiche all'IFRS 11 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Attività a controllo congiunto è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

(Modifiche all'IFRS 11)

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org».

Modifiche all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

È aggiunto il paragrafo 21 A. I paragrafi 20-21 sono riportati per praticità ma non sono modificati.

Attività a controllo congiunto

20. Un gestore congiunto deve rilevare, con riferimento alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto, quanto segue:
a) le proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente;
b) le proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte congiuntamente;
c) i ricavi dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto;
d) la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente
...

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