Commission Regulation (EU) 2015/516 of 26 March 2015 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing Registration Text with EEA relevance

Published date27 March 2015
Subject MatterTelecommunications,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 82, 27 March 2015
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27.3.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82/14

REGOLAMENTO (UE) 2015/516 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

consultato il registro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 733/2002,

considerando quanto segue:

(1) L'introduzione dei nomi di dominio internazionalizzati (IDN) ha creato rischi di confusione tra i nomi di dominio che sono stati registrati con diversi alfabeti e che possono creare confusione visiva. Ciò è imputabile in particolare alla somiglianza visiva tra i caratteri dei diversi alfabeti (ad esempio tra la lettera minuscola dell'alfabeto cirillico «п» e il carattere latino «n» minuscola). Per ridurre al minimo tale rischio è opportuno che il registro esegua controlli tecnici in seguito ai quali i nomi di dominio in questione potrebbero essere dichiarati non ammissibili a registrazione. È opportuno che tali controlli tecnici rispettino le norme internazionali e possano essere periodicamente aggiornati.
(2) Per aumentare la sicurezza e rafforzare i controlli sugli abusi circa i nomi di dominio .eu è necessario garantire che il registro effettui la verifica della validità delle richieste di registrazione prima e non soltanto dopo la registrazione stessa. La verifica dovrebbe essere effettuata su iniziativa del registro o in seguito a una controversia sulla registrazione del nome di dominio in questione.
(3) L'attuale operatore del registro del dominio di primo livello .eu ha comunicato alla Commissione che i nomi di dominio «eurethix.eu», «eurethics.eu» e «euthics.eu», precedentemente riservati dal registro a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (2), non saranno mai usati e devono pertanto essere eliminati dal suddetto articolo e liberati in concomitanza con la pubblicazione della modifica del regolamento stesso.
(4) Quando furono introdotti i nomi di dominio internazionalizzati (IDN) nell'ambito del nome di dominio .eu non era stata offerta la possibilità di usare taluni caratteri speciali, come la «ß» (scharfes S dell'alfabeto tedesco) e la «ς» (la sigma finale dell'alfabeto greco). Poiché il protocollo IDNA2008 ha permesso la gestione di questi caratteri speciali, si ritiene appropriato permetterne l'uso a beneficio delle lingue ufficiali dell'Unione. In seguito a consultazioni degli Stati membri dell'Unione, dei paesi candidati e degli Stati membri del SEE, l'allegato è stato aggiornato al fine di inserirvi nomi di dominio che contengono questi nuovi caratteri.
(5) Il 1o luglio 2013 la Croazia è entrata nell'Unione europea. Di conseguenza è opportuno che la Croazia abbia la possibilità di registrare i nomi di dominio a lei riservati in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004, quale modificato.
(6) L'inserimento dei regolamenti sul nome di dominio .eu nell'Accordo sullo spazio economico europeo permette alle imprese che hanno la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein, alle organizzazioni stabilite in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein e ai residenti in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein di registrare nomi nel dominio di primo livello .eu.
(7) È opportuno trasferire al punto 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 874/2004 l'elenco dei nomi che possono essere riservati dall'Islanda, dalla Norvegia e dal Liechtenstein, che attualmente figurano al punto 2 dell'allegato medesimo.
(8) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia, in quanto paesi candidati, dovranno riservare nomi generalmente riconosciuti relativi ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale, in modo da poterli successivamente registrare.
(9) Di conseguenza, allo scopo di garantire la certezza del diritto negli Stati membri e nei futuri Stati membri, è necessario aggiornare gli elenchi figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 874/2004, quale modificato, tenendo conto dei nomi contenenti caratteri che prima non erano disponibili, dei nomi che possono essere riservati e dei nomi che possono essere registrati.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 874/2004.
(11) EURid, l'operatore del registro .eu, è stato consultato sulle misure previste dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 733/2002.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 874/2004 è così modificato:

1) all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le verifiche, da parte del registro, della validità delle richieste di registrazione sono effettuate prima della registrazione su iniziativa del registro oppure dopo la registrazione su iniziativa del registro o a seguito di una controversia in ordine alla registrazione del nome di dominio in questione.»;
2) è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Verifica supplementare a livello dei caratteri 1. Il registro applica misure tecniche destinate a ridurre al minimo la potenziale confusione visiva derivante dall'uso dei caratteri in tutte le lingue ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Tali misure tecniche fanno parte della verifica della validità delle richieste di registrazione e possono condurre a dichiarare non ammissibile alla registrazione il nome di dominio richiesto. 2. Le misure tecniche di cui al paragrafo 1 sono decise dal registro e sono ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. 3. Le misure tecniche di cui al paragrafo 1 (e i loro periodici aggiornamenti) sono rese pubbliche dal registro in un formato agevolmente accessibile e si applicano a decorrere dalla loro pubblicazione. 4. Prima di applicare le misure tecniche di cui al paragrafo 1, o di procedere periodicamente al loro aggiornamento, il registro tiene conto delle buone pratiche internazionali, consulta il settore e ottiene il consenso della Commissione.»;
3) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu»;
4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40).

(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.


ALLEGATO

«ALLEGATO

1. Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono registrarli AUSTRIA
1. österreich
2. oesterreich
3. republik-österreich
4. republik-oesterreich
5. afstria
6. dimokratia-afstria
7. østrig
8. republikken-østrig
9. oestrig
10. austria
11. republic-austria
12. república-austria
13. autriche
14. république-autriche
15. oostenrijk
16. republiek-oostenrijk
17. república-austria
18. itävalta
19. itävallan-tasavalta
20. itaevalta
21. österrike
22. oesterrike
23. republik-österrike
24. rakousko
25. republika-rakousko
26. repubblica-austria
27. austrija
28. republika-austrija
29. respublika-austrija
30. ausztria
31. Osztrák-Köztársaság
32. Republika-Austriacka
33. rakúsko
34. republika-rakúsko
35. avstrija
36. republika-avstrija
37. awstrija
38. republika-awstrija
39. republikösterreich
40. republikoesterreich
41. dimokratiaafstria
42. republikkenøstrig
43. republicaustria
44. repúblicaaustria
45. républiqueautriche
46. repubblicaaustria
47. republiekoostenrijk
48. repúblicaaustria
49. tasavaltaitävalta
50. republikösterrike
51. republikarakousko
52. republikaaustrija
53. respublikaaustrija
54. OsztrákKöztársaság
55. RepublikaAustriacka
56. republikarakúsko
57. republikaavstrija
58. republikaawstrija
59. aostria
60. vabariik-aostria
61. vabariikaostria
62. δημοκρατία-της-αυστρίας
63. δημοκρατίατηςαυστρί
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