Commission Regulation (EU) 2015/1088 of 3 July 2015 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards alleviations for maintenance procedures for general aviation aircraft

Published date07 July 2015
Subject MatterTransport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 7 July 2015
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7.7.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176/4

REGOLAMENTO (UE) 2015/1088 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le norme di attuazione relative al mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze e all'approvazione di imprese e personale che partecipano a tali attività.
(2) È necessario semplificare dette norme di attuazione per adeguarle ai rischi associati alle diverse categorie di aeromobili e tipi di operazioni nonché, in particolare, ai minori rischi associati agli aeromobili dell'aviazione generale, in modo da snellire le procedure di manutenzione e contribuire così a una maggiore flessibilità e alla riduzione dei costi per i proprietari degli aeromobili interessati.
(3) Inoltre, poiché alcuni certificati di cui alle appendici degli allegati del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (3) fanno riferimento a detto regolamento, che è stato rifuso dal regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, è necessario aggiornare detti riferimenti.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.
(5) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea presentato a norma dell'articolo 19, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, dopo la lettera k) è inserita la seguente lettera k bis):
«k bis) per “aeromobile ELA2” si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con una MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;
iii) un aerostato;
iv) un dirigibile ad aria calda;
v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
peso statico non superiore al 3 %,
spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),
progettazione semplice e convenzionale della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,
comandi non servoassistiti;
vi) un velivolo ad ala rotante ultraleggero.»
2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. I programmi di manutenzione approvati a norma dei requisiti applicabili prima del 27 luglio 2015 si considerano approvati a norma dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»
3) L'articolo 8 è così modificato:
a) al paragrafo 2, lettera b), la data «28 settembre 2015» è sostituita dalla data «28 settembre 2016»;
b) al paragrafo 4 la dicitura «regolamento (CE) n. 2042/2003» è sostituita dalla dicitura «regolamento (UE) n. 1149/2011»;
c) è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. In deroga al paragrafo 1:
a) Le autorità competenti o, se del caso, le imprese possono continuare a rilasciare certificati, nella versione anteriore, specificata nell'appendice III dell'allegato I (parte M) o nelle appendici II e III dell'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in vigore prima del 27 luglio 2015, fino al 31 dicembre 2015;
b) I certificati rilasciati prima del 1o gennaio 2016 rimangono validi fino a quando siano modificati, sospesi o revocati.»
4) L'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
5) L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
6) L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1) L'indice è modificato come segue:
i) il punto M.A.607 è sostituito dal seguente:
«M.A.607 Personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità»,
ii) il punto M.A. 614 è sostituito dal seguente:
«M.A.614 Registrazione dei lavori di manutenzione e della revisione dell'aeronavigabilità».
2) Il punto M.A.201 è modificato come segue:
i) alla lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4. La manutenzione dell'aeromobile è eseguita in conformità al programma di manutenzione, come specificato al punto M.A.302.»;
ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) allo scopo di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a),
i) il proprietario di un aeromobile può affidare le mansioni relative al mantenimento dell'aeronavigabilità ad un'impresa competente in materia, approvata in conformità alla sezione A, capo G del presente allegato (parte M). In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione di tali mansioni. Si utilizza in tal caso il contratto di cui all'appendice I;
ii) il proprietario che decide di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità, senza un contratto conforme all'appendice I, può tuttavia concludere un contratto limitato per lo sviluppo del programma di manutenzione e per gestirne l'approvazione, in conformità al punto M.A.302, con:
un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M), oppure
in caso di aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali, un'impresa di manutenzione rispondente alle prescrizioni della parte 145 o del capo F della sezione M.A.
In tal caso, il contratto limitato trasferisce all'impresa con cui è stato stipulato la responsabilità dell'elaborazione e, salvo nel caso in cui il proprietario rilasci una dichiarazione in conformità al punto M.A.302, lettera h), dell'approvazione del programma di manutenzione.»
3) Al punto M.A.301, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. tutti gli interventi di manutenzione, in conformità al programma di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.302».
4) Il punto M.A.302 è modificato come segue:
i) alla lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente: «Nel caso in cui il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile sia affidato a un'impresa incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità del tipo descritto alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M), oppure nel caso in cui esista un contratto limitato fra il proprietario e detta impresa in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le relative modifiche possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.»;
ii) sono inserite le seguenti lettere h) e i):
«h) In caso di aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali, la conformità alle lettere b), c), d), e) e g) può essere sostituita dalla conformità a tutte le seguenti condizioni:
1. Il programma di manutenzione dell'aeromobile identifica chiaramente il proprietario e lo specifico aeromobile a cui si riferisce, compresi il motore e l'elica eventualmente installati.
2. Il programma di manutenzione dell'aeromobile:
è conforme al “programma minimo di ispezione” di cui al punto i) corrispondente all'aeromobile in questione, oppure
è conforme alle lettere d) ed e).
Il programma di manutenzione non è meno restrittivo del “programma minimo di manutenzione”.
3. Il programma di manutenzione dell'aeromobile comprende tutti i requisiti obbligatori di mantenimento dell'aeronavigabilità, quali ripetute prescrizioni di aeronavigabilità, la sezione relativa
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