Commission Regulation (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid (Text with EEA relevance)

Published date10 August 2016
Subject MatterPlant health legislation,Consumer protection,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 215, 10 August 2016
L_2016215IT.01000401.xml
10.8.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 215/4

REGOLAMENTO (UE) 2016/1355 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tiacloprid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per il tiacloprid sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva tiacloprid sui semi di colza è stata presentata una domanda di modifica dell'attuale LMR nel miele e in altri prodotti dell'apicoltura, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato un parere motivato sull'LMR proposto (2). L'Autorità ha trasmesso tale parere alla Commissione e agli Stati membri e l'ha reso accessibile al pubblico.
(5) L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei la modifica richiesta per l'LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo del prodotto in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(6) L'Autorità ha sottoposto alla considerazione dei responsabili della gestione del rischio vari LMR per il miele basati, rispettivamente, sulle prove di campo presentate dal richiedente e sui dati di monitoraggio a livello dell'Unione. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per il tiacloprid nel miele dovrebbe essere fissato al livello di 0,2 mg/kg sulla base delle prove disponibili sui residui. I dati di monitoraggio sono simili e confermano tale livello.
(7) Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, l'opportuna modifica dell'LMR è conforme alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) Al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato che possono derivare dall'applicazione temporanea dell'LMR per il miele, fissato al limite di determinazione dal regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione (3), il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in honey (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per il tiacloprid nel miele). EFSA Journal 2016; 14(3):4418. [21 pagg.].

(3) Regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa al tiacloprid è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1) Tiacloprid
(1) (2) (3)
0100000 FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO
0110000 Agrumi 0,01 (*)
0110010 Pompelmi
0110020 Arance dolci
0110030 Limoni
0110040 Limette/lime
0110050 Mandarini
0110990 Altri
0120000 Frutta a guscio 0,02 (*)
0120010 Mandorle dolci
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecàn
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
0120110 Noci comuni
0120990 Altri
0130000 Pomacee
0130010 Mele 0,3
0130020 Pere 0,3
0130030 Cotogne 0,7
0130040 Nespole 0,7
0130050 Nespole del Giappone 0,7
0130990 Altri 0,01 (*)
0140000 Drupacee 0,5
0140010 Albicocche
0140020 Ciliege (dolci)
0140030 Pesche
0140040 Prugne
0140990 Altri
0150000 Bacche e piccola frutta
0151000
a) Uve
0,01 (*)
0151010 Uve da tavola
0151020 Uve da vino
0152000
b) Fragole
1
0153000
c) Frutti di piante arbustive
0153010 More di rovo 1
0153020 More selvatiche 1
0153030 Lamponi (rossi e gialli) 6
0153990 Altri 0,01 (*)
0154000
d) Altra piccola frutta e bacche
1
0154010 Mirtilli
0154020 Mirtilli giganti americani
0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
0154050 Rosa canina (cinorrodonti)
0154060 More di gelso (nero e bianco)
0154070 Azzeruoli
0154080 Bacche di sambuco
0154990 Altri
0160000 Frutta varia con
0161000
a) Frutta con buccia commestibile
0161010 Datteri 0,01 (*)
0161020 Fichi 0,5
0161030 Olive da tavola 4
0161040 Kumquat 0,01 (*)
0161050 Carambole 0,01 (*)
0161060 Cachi 0,01 (*)
0161070 Jambul/jambolan 0,01 (*)
0161990 Altri 0,01 (*)
0162000
b) Frutti piccoli con buccia non commestibile
0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli) 0,2
0162020 Litci 0,01 (*)
0162030 Frutti della passione/maracuja 0,01 (*)
0162040 Fichi d'India/fichi di cactus 0,01 (*)
0162050 Melastelle/cainette 0,01 (*)
0162060 Cachi di Virginia 0,01 (*)
0162990 Altri 0,01 (*)
0163000
c) Frutti grandi con buccia non commestibile
0163010 Avocado 0,01 (*)
0163020 Banane 0,01 (*)
0163030 Manghi 0,01 (*)
0163040 Papaie 0,5
0163050 Melograni 0,01 (*)
0163060 Cerimolia/cherimolia 0,01 (*)
0163070 Guaiave/guave 0,01 (*)
0163080 Ananas 0,01 (*)
0163090 Frutti dell'albero del pane 0,01 (*)
0163100 Durian 0,01 (*)
0163110 Anona/graviola/guanabana 0,01 (*)
0163990 Altri 0,01 (*)
0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI
0210000 Ortaggi a radice e tubero
0211000
a) Patate
0,02
0212000
b) Ortaggi a radice e tubero tropicali
0,01 (*)
0212010 Radici di cassava/manioca
0212020 Patate dolci
0212030 Ignami
0212040 Maranta/arrow root
0212990 Altri
0213000
c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero
0213010 Bietole 0,05
0213020 Carote 0,05
0213030 Sedano rapa 0,05
0213040 Barbaforte/rafano/cren 0,05
0213050 Topinambur 0,05
0213060 Pastinaca 0,05
0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 0,05
0213080 Ravanelli 0,05
0213090 Salsefrica 0,05
0213100 Rutabaga 0,01 (*)
0213110 Rape 0,01 (*)
0213990 Altri 0,01 (*)
0220000 Ortaggi a bulbo
0220010 Aglio 0,01 (*)
0220020 Cipolle 0,01 (*)
0220030 Scalogni 0,01 (*)
0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette 0,15
0220990 Altri 0,01 (*)
0230000 Ortaggi a frutto
0231000
a) Solanacee
0231010 Pomodori 0,5
0231020 Peperoni 1
0231030 Melanzane 0,7
0231040 Gombi 0,01 (*)
0231990 Altri 0,01 (*)
0232000
b)
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT