Commission Regulation (EU) 2016/1618 of 8 September 2016 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV (Text with EEA relevance)

Published date09 September 2016
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 242, 9 September 2016
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9.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 242/24

REGOLAMENTO (UE) 2016/1618 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Sono state presentate domande in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003, per includere nell'allegato I di detto regolamento alcuni concimi.
(2) Lo [S,S]-acido etilendiammino succinico (nel prosieguo «[S,S]-EDDS») è un agente chelante organico per microelementi. Il ferro chelato con [S,S]-EDDS è utilizzato per correggere la carenza di ferro e risolvere i problemi di clorosi ferrica delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi decorativi. Degrada rapidamente, per cui pone problemi minimi per quanto riguarda la lisciviazione nelle acque sotterranee; inoltre è completamente mineralizzato e non presenta tossicità né per i mammiferi né per le specie acquatiche.
(3) L'acido eptagluconico (nel prosieguo «HGA») è un agente complessante organico per concimi a base di microelementi. L'HGA è efficace, biodegradabile e mostra una buona stabilità su un'ampia gamma di valori di pH e un'elevata solubilità in acqua. L'HGA è autorizzato da molti anni in Spagna senza che si siano registrati danni all'ambiente o alla salute umana.
(4) Alcuni produttori di [S,S]-EDDS e HGA hanno presentato domande alla Commissione, tramite le autorità della Germania e della Spagna, per far includere tali sostanze nell'elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, per rendere disponibili [S,S]-EDDS e HGA agli agricoltori di tutta l'Unione. Gli [S,S]-EDDS e HGA specificati nell'allegato I del presente regolamento soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I di tale regolamento.
(5) Dato che sono disponibili metodi di analisi per la determinazione degli [S,S]-EDDS e HGA, occorrerebbe specificare tali metodi nell'allegato IV del regolamento CE n. 2003/2003, allo scopo di facilitare i controlli che gli Stati membri svolgono a norma dell'articolo 29 di tale regolamento. Il sottotitolo descrittivo Metodi 11 dovrebbe rispecchiare il fatto che l'HGA è un agente complessante.
(6) La miscela di reazione tra triammide N-butil-fosforica e triammide N-propil-fosforica è stata inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione (2). Recenti ricerche hanno dimostrato che non ci si deve attendere differenze significative in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca dall'impiego della miscela di reazione o
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