Commission Regulation (EU) 2016/439 of 23 March 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calcium carbide, potassium iodide, sodium hydrogen carbonate, rescalure and Beauveria bassiana strain ATCC 74040 and Beauveria bassiana strain GHA (Text with EEA relevance)

Published date24 March 2016
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 78, 24 March 2016
L_2016078IT.01003101.xml
24.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 78/31

REGOLAMENTO (UE) 2016/439 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA, non sono stati fissati limiti massimi di residui (LMR) specifici. Poiché tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il tenore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Lo ioduro di potassio è incluso nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Per quanto riguarda Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (2) che tali virus non sono patogeni per l'uomo e che non producono tossine. Si ritiene pertanto opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Per quanto riguarda il carburo di calcio, l'Autorità ha concluso (3) che tale sostanza non entra nella catena alimentare umana. Si ritiene pertanto opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4) Lo ioduro di potassio è una sostanza minerale che può essere usata nella fabbricazione di integratori alimentari in conformità alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per tale motivo, si ritiene opportuno eliminare la nota a piè di pagina che richiede una valutazione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 per tale sostanza.
(5) L'idrogenocarbonato di sodio è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione (6), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) Per quanto riguarda il rescalure, l'Autorità ha concluso (7) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7) Per quanto riguarda Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e
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