Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food (Text with EEA relevance. )

Published date29 April 2017
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 113, 29 April 2017
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29.4.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113/18

REGOLAMENTO (UE) 2017/752 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2017

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d),e), h), i) e j), e l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) («il regolamento») stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
(2) Successivamente all'ultima modifica del regolamento, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato ulteriori relazioni su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull'utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate. Inoltre sono stati individuati alcuni errori di redazione e ambiguità nel testo. Al fine di garantire che il regolamento rispecchi le più recenti conclusioni dell'Autorità e dissipare ogni dubbio sulla sua corretta applicazione, il regolamento dovrebbe essere modificato e rettificato.
(3) L'autorizzazione di varie sostanze di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento rimanda alla nota (1) esplicitata nella tabella 3 dello stesso allegato. La conformità è quindi verificata sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA) in attesa che sia disponibile un metodo analitico per determinare la migrazione specifica. Poiché sono disponibili metodi adeguati di prova di migrazione e sono stati precisati i limiti di migrazione specifica, la possibilità di verificare la conformità sulla base del contenuto residuo dovrebbe essere soppressa dalle voci riguardanti le sostanze con numero sostanza FCM 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 e 779.
(4) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (3) sull'impiego della sostanza dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]fosfonato, con numero CAS 976-56-7 e numero sostanza FCM 1007. L'Autorità ha concluso che la sostanza non suscita timori per la sicurezza dei consumatori se utilizzata fino allo 0,2 % p/p sulla base del peso del polimero finale nel processo di polimerizzazione per la fabbricazione di poli(etilene tereftalato) (PET) destinato a venire a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari a qualunque condizione di tempo e temperatura. Tale sostanza dovrebbe quindi essere aggiunta all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che sia utilizzata soltanto nel processo di polimerizzazione per la fabbricazione di PET e fino allo 0,2 % (p/p). Dato che l'Autorità ha indicato che la sostanza è utilizzata nel processo di polimerizzazione e diventa parte dello scheletro polimerico del polimero finale, dovrebbe essere elencata come sostanza di partenza.
(5) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (4) sull'uso della sostanza copolimero in nanoforma (acido metacrilico, etil acrilato, n-butil acrilato, metil metacrilato e butadiene), con numero sostanza FCM 1016. L'Autorità ha concluso che la sostanza non suscita timori per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come additivo fino al 10 % p/p in PVC non plastificato o fino al 15 % p/p in PLA non plastificato, destinato a venire a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari a temperatura ambiente o inferiore, per conservazione prolungata. Tale additivo dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che tali specifiche vengano rispettate.
(6) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (5) sull'uso dell'additivo argilla di montmorillonite modificata da dimetil-dialchil(C16-C18)-ammonio cloride, con numero sostanza FCM 1030. L'Autorità ha concluso che l'uso della miscela non suscita timori per la sicurezza dei consumatori se la sostanza è utilizzata fino al 12 % p/p in poliolefine destinate ai prodotti alimentari secchi ai quali è assegnato il simulante E nell'allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011, se utilizzata a temperatura ambiente o inferiore, e se la migrazione delle sostanze 1-cloroesadecano e 1-cloroottadecano che possono essere presenti come impurità o prodotti di degradazione non supera 0,05 mg/kg di prodotto alimentare. L'Autorità ha osservato che le particelle possono formare lamelle che possono avere una dimensione di ordine nanometrico, ma la migrazione di tali lamelle non è probabile se sono orientate parallelamente alla superficie della pellicola e completamente incorporate nel polimero. Tale additivo dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che tali specifiche vengano rispettate.
(7) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (6) sull'uso dell'additivo α-tocoferolo acetato, con numero sostanza FCM 1055 e numeri CAS 7695-91-2 e 58-95-7. L'Autorità ha concluso che l'uso della sostanza come antiossidante nelle poliolefine non suscita timori per la sicurezza. L'Autorità ha osservato che la sostanza si idrolizza in α-tocoferolo e acido acetico, entrambi additivi alimentari autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esiste quindi il rischio che le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008 applicabili a tali due prodotti di idrolisi non vengano rispettate. Di conseguenza tale additivo dovrebbe essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che sia utilizzato solo come antiossidante nelle poliolefine, e dovrebbe essere aggiunta una nota che indichi che devono essere rispettate le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008.
(8) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (8) sull'uso come additivo della sostanza gusci di semi di girasole tritati, con numero sostanza FCM 1060. L'Autorità ha concluso che l'uso della sostanza non suscita timori per la sicurezza se questa è utilizzata come additivo nelle materie plastiche destinate a venire a contatto con prodotti alimentari secchi, se queste sono utilizzate a temperatura ambiente o inferiore. I gusci dovrebbero essere ottenuti da semi di girasole idonei al consumo umano e la
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