Commission Regulation (EU) 2017/1988 of 3 November 2017 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 4 (Text with EEA relevance. )

Published date09 November 2017
Subject MatterFree movement of capital,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 291, 9 November 2017
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9.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291/72

REGOLAMENTO (UE) 2017/1988 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 12 settembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 — Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi (di seguito «modifiche all'IFRS 4»). Le modifiche all'IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell'IFRS 9 e la data di entrata in vigore del nuovo principio contabile sui contratti assicurativi che sostituisce l'IFRS 4 (IFRS 17).
(3) L'IFRS 9 mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari tenendo conto dei problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 a operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie.
(4) Le modifiche all'IFRS 4 autorizzano le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative a rinviare al 1o gennaio 2021 la data di applicazione dell'IFRS 9. Come effetto del rinvio le entità interessate possono continuare a utilizzare il principio vigente, il Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Le modifiche all'IFRS 4 consentono inoltre alle entità che emettono contratti assicurativi di rimuovere dall'utile (perdita) di esercizio una parte delle asimmetrie contabili aggiuntive e della volatilità temporanea che potrebbero apparire quando applicano l'IFRS 9 prima dell'attuazione dell'IFRS 17.
(5) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all'IFRS 4 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(6) La Commissione ritiene tuttavia che l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 non sia sufficientemente ampio per soddisfare le esigenze di tutte le principali imprese di assicurazione nell'Unione. In particolare, il settore assicurativo di un conglomerato finanziario non beneficerebbe della possibilità di rinviare l'applicazione dell'IFRS 9, il che potrebbe metterlo in una situazione di svantaggio competitivo. Pertanto, il settore assicurativo di un conglomerato finanziario rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dovrebbe essere autorizzato a rinviare l'applicazione dell'IFRS 9 al 1o gennaio 2021.
(7) Il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9 da parte del settore assicurativo di un conglomerato imporrebbe l'applicazione di due differenti principi contabili nell'ambito dello stesso conglomerato finanziario, il che potrebbe creare opportunità di arbitraggio contabile e difficoltà per la comprensione del bilancio consolidato da parte degli investitori. Pertanto, il rinvio dovrebbe essere subordinato a determinate condizioni. Per impedire che il gruppo trasferisca strumenti finanziari tra settori al fine di beneficiare di un trattamento contabile più favorevole, dovrebbe applicarsi un divieto temporaneo di trasferimento degli strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo), per i quali le variazioni del fair value (valore equo) sono rilevatenell'utile (perdita) d'esercizio. Dovrebbero essere soggetti al divieto di trasferimento solo gli strumenti finanziari che possono essere eliminati contabilmente dai conti dell'entità che effettua il trasferimento. Gli strumenti finanziari emessi da un'entità del gruppo non dovrebbero essere soggetti al divieto, perché gli strumenti finanziari detenuti infragruppo sono eliminati dai conti consolidati del conglomerato.
(8) Il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9 è coerente, nel suo approccio, con l'IFRS 4, il quale autorizza i gruppi assicurativi a consolidare le controllate senza conformare la valutazione delle passività assicurative effettuata secondo la disciplina contabile locale delle controllate ai principi contabili utilizzati dal resto del gruppo. L'uso di principi contabili non uniformi può ridurre la comprensibilità del bilancio, tuttavia gli utilizzatori del bilancio hanno già una certa familiarità con l'informativa finanziaria secondo lo IAS 39 e il rinvio è solo per un periodo di tempo limitato. Le condizioni per il ricorso al rinvio dovrebbero contribuire anch'esse ad attenuare tali preoccupazioni.
(9) Il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9 per il settore assicurativo all'interno di un conglomerato finanziario dovrebbe essere limitato nel tempo, perché è importante che i miglioramenti introdotti dall'IFRS 9 divengano effettivi il prima possibile, e perché l'IFRS 17 entrerà in vigore il 1o gennaio 2021.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(11) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I conglomerati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE possono decidere che nessuna delle sue entità operanti nel settore assicurativo ai sensi dell'articolo 2, punto 8, lettera b), della stessa direttiva applichi l'IFRS 9 al bilancio consolidato per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2021, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) dopo il 29 novembre 2017 tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario non sono trasferiti strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) per i quali le variazioni del fair value (valore equo) sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio da entrambi i settori coinvolti nei trasferimenti;
b) il conglomerato finanziario indica nel bilancio consolidato le entità assicurative del gruppo che applicano lo IAS 39;
c) le informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 sono fornite separatamente per il settore assicurativo che applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l'IFRS 9.

Articolo 3

1. Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

2. Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2, i conglomerati finanziari possono sceglie di applicare le modifiche di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(3) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi

(Modifiche all'IFRS 4)

Modifiche

all'IFRS 4 Contratti assicurativi

È modificato il paragrafo 3.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente IFRS non tratta altre modalità di contabilizzazione da parte degli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie detenute dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (cfr. lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 Strumenti finanziari), salvo:
a) al paragrafo 20 A, che consente agli assicuratori che soddisfano determinati criteri di applicare un'esenzione temporanea dall'IFRS 9;
b) al paragrafo 35B, che consente agli assicuratori di applicare l'overlay approach ad attività finanziarie designate; e
c) al paragrafo 45,
...

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