Commission Regulation (EU) 2018/1246 of 18 September 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of pyroligneous distillate in the Union list of flavourings (Text with EEA relevance.)

Published date19 September 2018
Subject MatterAlcohol,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 235, 19 September 2018
L_2018235IT.01000301.xml
19.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 235/3

REGOLAMENTO (UE) 2018/1246 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del distillato pirolegnoso nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. Il regolamento (UE) n. 872/2012 ha inoltre introdotto la parte B («Preparati aromatizzanti»), la parte C («Aromi ottenuti mediante trattamento termico»), la parte D («Precursori degli aromi»), la parte E («Altre sostanze aromatizzanti») e la parte F («Materiali di partenza») nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. Le parti da B a F dell'allegato I corrispondono alle categorie di aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e non contengono voci.
(3) Il regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione (4) stabilisce misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(4) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012 stabilisce un periodo transitorio per gli alimenti contenenti aromi appartenenti alle categorie dell'allegato I, parti da B a F, del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono stati oggetto di una domanda prima del 22 ottobre 2015 a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento. L'articolo 4 fissa la scadenza del periodo transitorio per l'immissione sul mercato di tali alimenti al 22 aprile 2018.
(5) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(6) Il 16 ottobre 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione del prodotto distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] con la denominazione «etere di rum» nella categoria «altri aromi». Il richiedente ha chiesto che tale aroma sia utilizzato in gelati, prodotti di confetteria, gomme da masticare, cereali e prodotti a base di cereali derivati da grani di cereali, radici, tuberi, leguminose e legumi, prodotti da forno, carni e prodotti a base di carne, sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, bevande analcoliche e bevande alcoliche entro determinati limiti.
(7) La domanda è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») per un parere ed è stata inoltre resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(8) Il 24 agosto 2017 l'Autorità ha adottato il suo parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 500 (FGE.500): etere di rum riguardante la valutazione della sicurezza del distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] usato come aroma nella categoria «altri aromi» (5). Il prodotto in questione è una miscela complessa costituita da più di ottanta componenti singoli. L'Autorità ha concluso che, in base alla strategia globale per la valutazione del rischio delle sostanze aromatizzanti, la presenza di sostanze genotossiche come componenti dell'etere di rum suscita preoccupazione per la sicurezza. L'Autorità ha segnalato gravi preoccupazioni per la sicurezza legate a una serie di componenti, come i furani e i loro derivati, e ad altri componenti, associati alla genotossicità e alla cancerogenicità, e ha anche indicato i rischi di cancerogenicità dovuti alla presenza di etanolo.
(9) La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno informato la Commissione dell'uso del distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] nelle bevande spiritose tradizionali tuzemák e tuzemský
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT