Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d'écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 617/2013 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date18 March 2019
Subject Matterenergia,ambiente,énergie,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 74, 18 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 74, 18 mars 2019
L_2019074IT.01004601.xml
18.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 74/46

REGOLAMENTO (UE) 2019/424 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2019

che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e dotati di un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.
(2) La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei server e dei prodotti di archiviazione dati tradizionalmente utilizzati a scopo commerciale. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
(3) I server e i prodotti di archiviazione dati sono generalmente immessi sul mercato per essere utilizzati nei centri di elaborazione dati e presso uffici e realtà aziendali.
(4) Gli aspetti ambientali dei server e dei prodotti di archiviazione dati identificati come importanti ai fini del presente regolamento sono il consumo di energia durante l'utilizzo e l'efficienza delle risorse, in particolare con riferimento agli aspetti correlati alla riparabilità, riutilizzabilità, possibilità di aggiornamento (upgrading) e riciclabilità per la sicurezza dell'approvvigionamento.
(5) È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino le prescrizioni in termini di consumo di energia ed efficienza delle risorse dei server e dei prodotti di archiviazione dati in tutta l'Unione, affinché il mercato interno funzioni meglio e siano migliorate le prestazioni ambientali di tali prodotti.
(6) Si prevede che il consumo annuale di energia direttamente riconducibile ai server sarà pari a 48 TWh nel 2030, oppure a 75 TWh se si considera anche il consumo annuale di energia delle infrastrutture (per esempio sistemi di raffreddamento e gruppi di continuità). Per quanto riguarda i prodotti di archiviazione dati, il consumo annuale di energia dovrebbe essere pari nel 2030 a 30 TWh, o a 47 TWh se si considerano anche le infrastrutture. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di energia durante l'uso dei server e dei prodotti di archiviazione dati.
(7) Si prevede che entro il 2030 l'applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile definite nel presente regolamento comporterà risparmi annuali di energia pari a circa 9 TWh (approssimativamente il consumo annuo di energia elettrica dell'Estonia nel 2014). In particolare, si stima che entro il 2030 l'effetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei server di cui al presente regolamento genererà un risparmio annuale diretto di energia di circa 2,4 TWh e un risparmio annuale indiretto (relativo alle infrastrutture) di 3,7 TWh, per un risparmio complessivo di 6,1 TWh, corrispondente a un totale di 2,1 Mt di tonnellate di CO2 equivalente. Si calcola inoltre che entro il 2030 l'effetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di archiviazione dati stabilite dal presente regolamento genererà un risparmio annuale diretto di energia di circa 0,8 TWh e un risparmio annuale indiretto (relativo alle infrastrutture) di 2 TWh, per un risparmio complessivo di 2,8 TWh, corrispondente a un totale di 0,9 Mt di tonnellate di CO2 equivalente.
(8) In linea con il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (2), la Commissione dovrebbe fare in modo che, in sede di fissazione o revisione dei criteri di progettazione ecocompatibile, sia prestata particolare attenzione agli aspetti inerenti all'economia circolare, quali durabilità e riparabilità. È auspicabile quindi definire specifiche concernenti gli aspetti non energetici, tra cui l'estrazione di componenti chiave e di materie prime essenziali (CRM), la disponibilità di funzionalità per la cancellazione sicura dei dati e la fornitura della versione più recente di firmware.
(9) La specifica relativa all'estrazione di componenti essenziali dovrebbe favorire la riparabilità e la possibilità di aggiornamento (upgrading) di server e prodotti di archiviazione dati, in particolare da parte di terzi (tra cui imprese di riparazione di ricambi e di manutenzione).
(10) Si è accennato alla possibilità di disciplinare le materie prime essenziali nei regolamenti sulla progettazione ecocompatibile (anche per i server delle imprese) nel recente documento dei servizi della Commissione dal titolo «Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy» (Relazione sulle materie prime essenziali e sull'economia circolare) (3).
(11) La specifica relativa a una funzionalità per la cancellazione sicura dei dati potrebbe essere applicata con soluzioni tecniche come, per esempio, una funzione integrata in un firmware, generalmente nel sistema BIOS (Basic Input/Output System), in un software incorporato in un ambiente di caricamento autonomo fornito su CD (compact disc), DVD (digital versatile disc) o dispositivo di memoria USB di avvio compreso nel prodotto, o in un software installabile nei sistemi operativi supportati forniti con il prodotto.
(12) Si ritiene che le prescrizioni relative agli aspetti non energetici concorreranno a prolungare il ciclo di vita dei server facilitandone l'ammodernamento e il riutilizzo, mantenendo al tempo stesso la conformità ai principi del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali sanciti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(13) Il consumo energetico dei server e dei prodotti di archiviazione dati può essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza che aumentino i costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
(14) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero incidere sulla funzionalità o sull'accessibilità economica dei server e dei prodotti di archiviazione dati dal punto di vista dell'utilizzatore finale, né ripercuotersi negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.
(15) Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e salute, in particolare la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che riguarda tutti i rischi per la salute e sicurezza presentati dal materiale elettrico destinato a essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua.
(16) È opportuno che l'introduzione di specifiche per la progettazione ecocompatibile lasci ai produttori un tempo sufficiente per riprogettare i propri prodotti disciplinati dal presente regolamento. È auspicabile che il calendario tenga conto delle ripercussioni sui costi dei produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.
(17) I parametri di prodotto dovrebbero essere misurati e calcolati con metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e riconosciute, comprese le eventuali norme armonizzate adottate su richiesta della Commissione dagli organismi europei di normazione in applicazione delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(18) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.
(19) Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.
(20) Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei server e dei prodotti di archiviazione dati.
(21) Il regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione (7) dovrebbe essere modificato per escludere i server informatici dal suo ambito di applicazione, onde evitare sovrapposizioni con gli stessi prodotti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
(22) Le definizioni del presente regolamento relative ai prodotti di archiviazione dati sono coerenti con la terminologia elaborata nell'ambito dell'iniziativa «Green Storage Initiative» dell'associazione Storage Networking Industry
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