Règlement (UE) 2019/90 de la Commission du 18 janvier 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bromuconazole, de carboxine, d'oxyde de fenbutatine, de fenpyrazamine et de pyridabène présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date24 January 2019
Subject Matteralimentari,ravvicinamento delle legislazioni,Legislazione fitosanitaria,denrées alimentaires,rapprochement des législations,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 22, 24 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 22, 24 janvier 2019
L_2019022IT.01005201.xml
24.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 22/52

REGOLAMENTO (UE) 2019/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2019

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromuconazolo, carbossina, fenbutatin ossido, fenpirazamina e piridaben in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze bromuconazolo, carbossina, fenpirazamina e piridaben sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza fenbutatin ossido gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento.
(2) Per il bromuconazolo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per segale, frumento, bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), equini (muscolo, grasso, fegato e rene), pollame (muscolo, grasso e fegato), latte (bovini, ovini, caprini ed equini) e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3) Per quanto riguarda la carbossina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3) e ha proposto di modificare la definizione del residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per tutti i prodotti alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non è possibile escludere un rischio per i consumatori, l'Autorità ha raccomandato di ridurre al pertinente limite di determinazione (LOD) gli LMR per i prodotti di origine vegetale e animale. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4) Per quanto riguarda il fenbutatin ossido, l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2014 della Commissione (5) ha disposto la revoca dell'approvazione del fenbutatin ossido poiché le ulteriori informazioni di conferma per questa sostanza attiva richieste dalla direttiva 2011/30/UE della Commissione (6) non sono state presentate. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido sono state revocate. In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, gli LMR fissati per il fenbutatin ossido nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento dovrebbero pertanto essere soppressi. L'Autorità non ha raccomandato di mantenere in vigore i limiti massimi di residui esistenti del Codex (CXL) poiché non sono stati forniti dati tossicologici per la sostanza attiva e il suo metabolita, il diidrossi fenbutatin ossido, e non è stato possibile valutare il rischio per i consumatori. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per i prodotti di origine vegetale e animale ai pertinenti LOD. Tali valori di base dovrebbero essere fissati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
(5) Per quanto riguarda la fenpirazamina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). L'Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR esistenti per albicocche, ciliegie, prugne, uve da tavola, uve da vino, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi (rossi e gialli), mirtilli, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine, e di aumentare l'LMR per le pesche. Per quanto concerne l'LMR per le mandorle, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(6) Per quanto riguarda il piridaben, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini e fragole e mantenere gli attuali LMR per cetrioli, cetriolini e zucchine. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, pesche, pomodori, melanzane, fagioli con baccello, bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), equini (muscolo, grasso, fegato e rene) latte (bovini, ovini, caprini ed equini) mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per prugne, uve da tavola, uve da vino, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) e peperoni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LOD.
(7) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LOD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(9) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(12) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(13) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti aventi origine nell'Unione o importati nell'Unione prima del 13 agosto 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi...

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