Règlement (UE) 2019/1102 de la Commission du 27 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date28 June 2019
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,rapprochement des législations,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 175, 28 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 175, 28 juin 2019
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28.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/25

REGOLAMENTO (UE) 2019/1102 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Un fabbricante di miscela isomerica di acido 2-(3,4-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico e di acido 2-(4,5-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico (DMPSA) ha inviato alla Commissione tramite le autorità ceche una richiesta per inserire il DMPSA come nuova voce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Il DMPSA è un inibitore della nitrificazione che, usato insieme a concimi minerali azotati, riduce il rischio di perdite di azoto sotto forma di emissioni di N2O; i concimi contenenti DMPSA presentano di conseguenza una maggiore efficienza dell'azoto.
(2) Il DMPSA soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Esso dovrebbe pertanto essere inserito nell'elenco dei tipi di concimi figurante nell'allegato I di tale regolamento.
(3) Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che i controlli dei concimi CE siano effettuati secondo i metodi di campionamento e di analisi descritti nell'allegato IV del regolamento medesimo. Ai fini dell'inserimento del DMPSA nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è necessario aggiungere nell'allegato IV di tale regolamento un metodo di analisi da applicarsi nei controlli ufficiali di questo tipo di concime.
(4) Il metodo 1 «Preparazione del campione per analisi» dovrebbe inoltre essere ulteriormente sviluppato mediante l'inserimento di ulteriori norme europee in materia di campionamento in generale e di campionamento di cumuli statici. Infine gli attuali metodi 9 «Microelementi con titolo inferiore od uguale al 10 %» e i metodi 10 «Microelementi con titolo superiore al 10 %» di cui all'allegato IV non sono riconosciuti a livello internazionale e dovrebbero essere sostituiti dalle norme europee elaborate di recente dal Comitato europeo di normalizzazione.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il...

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