Commission Regulation (EU) 2022/720 of 10 May 2022 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices (Text with EEA relevance)

Published date11 May 2022
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 134, 11 May 2022
L_2022134IT.01000401.xml
11.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 134/4

REGOLAMENTO (UE) 2022/720 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2022

relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), in particolare l'articolo 1,

pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) In virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e alle corrispondenti pratiche concordate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.
(2) Il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione (3) definisce una categoria di accordi verticali che la Commissione ritiene soddisfino di norma le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. L'esperienza derivante dall’applicazione del regolamento (UE) n. 330/2010, che scade il 31 maggio 2022, è stata complessivamente positiva, come risulta dalla valutazione del regolamento stesso. Tenuto conto di tale esperienza e dei nuovi sviluppi del mercato, come la crescita del commercio elettronico e le tipologie nuove o più diffuse di accordi verticali, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.
(3) La categoria di accordi per i quali le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato possono essere di norma considerate soddisfatte include accordi verticali riguardanti l'acquisto o la vendita di beni o servizi, qualora tali accordi siano conclusi tra imprese non concorrenti, fra talune imprese concorrenti o da talune associazioni di dettaglianti di beni. Essa include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all'uso di diritti di proprietà intellettuale. È necessario che il termine «accordi verticali» comprenda le pratiche concordate corrispondenti.
(4) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi verticali che possono rientrare nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo. Nella valutazione individuale degli accordi ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato occorre prendere in considerazione diversi fattori, in particolare la struttura del mercato sia dal punto di vista dell'offerta che della domanda.
(5) Il beneficio dell'esenzione per categoria di cui al presente regolamento deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
(6) Alcuni tipi di accordi verticali possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva, permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione sostenuti dalle parti e ad ottimizzarne gli investimenti e le vendite.
(7) La probabilità che tali incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle imprese parti dell'accordo e in particolare dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dai loro clienti, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.
(8) Finché la quota del mercato rilevante detenuta da ciascuna delle imprese parti dell'accordo non supera il 30 %, si può presumere che gli accordi verticali, se non contengono determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, comportino in genere un miglioramento della produzione e della distribuzione e riservino ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
(9) Se la suddetta quota di mercato supera la soglia del 30 %, non si può presumere che gli accordi verticali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato comportino in genere vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che essi determinano sotto il profilo della concorrenza. Allo stesso tempo, non si può nemmeno presumere che tali accordi verticali rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3.
(10) L'economia delle piattaforme online svolge un ruolo sempre più importante nella distribuzione di beni e servizi. Le imprese che operano nell'economia delle piattaforme online rendono possibili nuovi modelli commerciali, non sempre facilmente classificabili ricorrendo ai concetti associati alle relazioni verticali tra fornitori e distributori nell'ambito dell'economia tradizionale. Nello specifico, i fornitori di servizi di intermediazione online consentono alle imprese di offrire beni o servizi ad altre imprese o ai consumatori finali al fine di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra imprese o tra le imprese e i consumatori finali. Gli accordi relativi alla fornitura di servizi di intermediazione online sono accordi verticali e dovrebbero pertanto godere della possibilità di beneficiare dell'esenzione per categoria stabilita dal presente regolamento, alle condizioni ivi definite.
(11) La definizione di servizi di intermediazione online di cui al regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbe essere adattata ai fini del presente regolamento. In particolare, per tener conto dell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del trattato, è necessario che la definizione utilizzata nel presente regolamento si riferisca alle imprese e includa inoltre i servizi di intermediazione online che agevolano l'avvio di transazioni dirette tra imprese, nonché quelli che agevolano l'avvio di transazioni dirette tra le imprese e i consumatori finali.
(12) La duplice distribuzione si riferisce a uno scenario in cui il fornitore vende beni o servizi non solo a monte ma anche a valle, entrando così in concorrenza con i propri distributori indipendenti. In questo tipo di scenario, se non vi sono restrizioni fondamentali, e se l'acquirente non è in concorrenza con il fornitore a monte, le potenziali conseguenze negative dell'accordo verticale sul rapporto di concorrenza tra il fornitore e l'acquirente a valle sono meno significative delle potenziali conseguenze positive dell'accordo verticale sulla concorrenza in generale, a monte o a valle. Il presente regolamento dovrebbe pertanto esentare gli accordi verticali conclusi in un siffatto scenario di duplice distribuzione.
(13) Lo scambio di informazioni tra un fornitore e un acquirente può contribuire agli effetti favorevoli alla concorrenza degli accordi verticali, in particolare all'ottimizzazione dei processi di produzione e distribuzione. Nella duplice distribuzione, lo scambio di determinati tipi di informazioni può tuttavia destare preoccupazioni a livello orizzontale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto esentare lo scambio di informazioni tra un fornitore e un acquirente in uno scenario di duplice distribuzione solo se lo scambio di informazioni è al tempo stesso direttamente connesso all'attuazione dell'accordo verticale e necessario per migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto.
(14) La motivazione per l'esenzione degli accordi verticali in uno scenario di duplice distribuzione non si applica agli accordi verticali relativi alla fornitura di servizi di intermediazione online in cui il fornitore di tali servizi è al contempo un'impresa concorrente sul mercato rilevante per la vendita dei beni o servizi oggetto di intermediazione. I fornitori di servizi di intermediazione online che svolgono tale funzione ibrida possono avere capacità e interessi tali da influenzare l'esito della concorrenza sul mercato rilevante per la vendita dei beni o servizi oggetto di intermediazione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto esentare tali accordi verticali.
(15) Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli accordi verticali che contengono restrizioni dalle quali è probabile che derivino restrizioni della concorrenza e danni per i consumatori o che non sono indispensabili per il conseguimento degli incrementi di efficienza. In particolare, il beneficio dell'esenzione per categoria di cui al presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli accordi verticali che contengono determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, quali la definizione di prezzi di rivendita minimi e fissi e determinati tipi di protezione territoriale, tra cui la pratica di impedire l'uso efficace di internet per le vendite o la messa in atto di determinate restrizioni della pubblicità online. Di conseguenza, le restrizioni delle vendite online e della pubblicità online dovrebbero rientrare nell'esenzione per categoria prevista dal presente regolamento solo se, direttamente o indirettamente, isolatamente o in combinazione con altri fattori controllati dalle parti, esse non perseguono l'obiettivo di impedire l'uso efficace di internet da parte
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