Commission Regulation (EU) 2022/1181 of 8 July 2022 amending the preamble of Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)

Published date11 July 2022
Subject MatterProtocol on Ireland/Northern Ireland,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 184, 11 July 2022
L_2022184IT.01000301.xml
11.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 184/3

REGOLAMENTO (UE) 2022/1181 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2022

che modifica la premessa dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8) è stata classificata come cancerogena (categoria 1B) e sensibilizzante della pelle (categoria 1) nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (2). A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, nei prodotti cosmetici è vietato l’utilizzo di sostanze classificate come cancerogene di categoria 1B nel suddetto allegato. Pertanto l’utilizzo della formaldeide in quanto tale è stato vietato nei prodotti cosmetici e la sostanza è attualmente elencata alla voce 1577 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009.
(2) Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 figura un elenco di sostanze il cui utilizzo come conservanti è autorizzato nei prodotti cosmetici. Alcuni di questi conservanti rilasciano gradualmente formaldeide per assicurare una funzione di conservazione nel prodotto cosmetico finale (i cosiddetti prodotti che rilasciano formaldeide). I prodotti che rilasciano formaldeide sono utilizzati sia nei prodotti cosmetici senza risciacquo che nei prodotti cosmetici da risciacquare.
(3) Al fine di informare i consumatori sensibilizzati alla formaldeide circa la presenza di tale sostanza che può provocare una reazione allergica, la premessa, punto 2, dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce che tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano in tale allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull’etichetta l’avvertenza: «Contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.
(4) Nel parere scientifico del 7 maggio 2021 (3), il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l’attuale soglia dello 0,05 % (500 ppm) non protegge sufficientemente i
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