Commission Regulation (EU) 2022/1181 of 8 July 2022 amending the preamble of Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)
Published date | 11 July 2022 |
Subject Matter | Protocol on Ireland/Northern Ireland,Technical barriers,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 184, 11 July 2022 |
11.7.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 184/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1181 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2022
che modifica la premessa dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | La sostanza formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8) è stata classificata come cancerogena (categoria 1B) e sensibilizzante della pelle (categoria 1) nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (2). A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, nei prodotti cosmetici è vietato l’utilizzo di sostanze classificate come cancerogene di categoria 1B nel suddetto allegato. Pertanto l’utilizzo della formaldeide in quanto tale è stato vietato nei prodotti cosmetici e la sostanza è attualmente elencata alla voce 1577 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(2) | Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 figura un elenco di sostanze il cui utilizzo come conservanti è autorizzato nei prodotti cosmetici. Alcuni di questi conservanti rilasciano gradualmente formaldeide per assicurare una funzione di conservazione nel prodotto cosmetico finale (i cosiddetti prodotti che rilasciano formaldeide). I prodotti che rilasciano formaldeide sono utilizzati sia nei prodotti cosmetici senza risciacquo che nei prodotti cosmetici da risciacquare. |
(3) | Al fine di informare i consumatori sensibilizzati alla formaldeide circa la presenza di tale sostanza che può provocare una reazione allergica, la premessa, punto 2, dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce che tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano in tale allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull’etichetta l’avvertenza: «Contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %. |
(4) | Nel parere scientifico del 7 maggio 2021 (3), il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l’attuale soglia dello 0,05 % (500 ppm) non protegge sufficientemente i |
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