Commission Regulation (EU) No 592/2014 of 3 June 2014 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of animal by-products and derived products as a fuel in combustion plants Text with EEA relevance

Published date04 June 2014
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 4 June 2014
L_2014165IT.01003301.xml
4.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/33

REGOLAMENTO (UE) N. 592/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 27, primo comma, lettere h) ed i), l'articolo 27, secondo comma, e l'articolo 45, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso suddivide questi prodotti in categorie specifiche che riflettono il livello di tali rischi e fissa prescrizioni per il loro uso sicuro e il loro smaltimento.
(2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme relative all'uso e allo smaltimento dello stallatico.
(3) Il letame di pollame è prodotto come parte integrante della riproduzione e dell'allevamento di pollame nelle aziende agricole e può essere utilizzato in loco come combustibile senza essere sottoposto a trattamento preliminare, a condizione che siano soddisfatte le pertinenti prescrizioni per la tutela della salute e dell'ambiente e che l'utilizzo specifico non comporti impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
(4) Gli impianti di combustione che utilizzano letame di pollame come combustibile sono tenuti ad adottare le misure d'igiene necessarie per prevenire la diffusione di eventuali agenti patogeni. Tali misure devono comprendere anche il trattamento delle acque reflue provenienti dal luogo di immagazzinaggio del letame di pollame.
(5) I residui della combustione del letame di pollame, in modo particolare le ceneri, sono una fonte importante di minerali che possono essere raccolti per la produzione di fertilizzanti minerali; la Commissione sta attualmente elaborando una legislazione dell'Unione relativamente a tali residui. È quindi opportuno prevedere la possibilità di utilizzare i residui della combustione anziché eliminarli come rifiuti.
(6) In questa fase la Commissione dispone unicamente di prove esaustive indicanti che è stata sviluppata una tecnologia per utilizzare il letame di pollame come combustibile nelle aziende senza effetti negativi per l'ambiente o per la salute umana. Qualora la Commissione ottenga prove che permettano di concludere che è possibile utilizzare il letame di altre specie come combustibile garantendo un livello equivalente di tutela della salute e dell'ambiente, le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 possono essere rivedute di conseguenza.
(7) Al fine di garantire la legittimità dell'ulteriore uso del letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione, dovrebbero essere stabilite prescrizioni aggiuntive in materia di tutela della salute e dell'ambiente per questo uso specifico al fine di prevenire impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
(8) L'esistenza di prescrizioni armonizzate che affrontino, in modo olistico, il controllo dei rischi per la salute umana e degli animali e per l'ambiente derivanti dall'uso del letame come combustibile negli impianti di combustione in azienda agevolerebbe inoltre lo sviluppo di tecnologie destinate agli impianti di combustione che utilizzano in azienda letame di pollame come fonte sostenibile di combustibile.
(9) È pertanto opportuno modificare l'articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011 in modo da introdurre ulteriori prescrizioni per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione.
(10) Il rispetto da parte degli operatori di alcune norme ambientali di cui al presente regolamento dovrebbe essere verificato da o per conto dell'autorità competente.
(11) Le norme di trasformazione descritte all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera F, del regolamento (UE) n. 142/2011 per le caldaie sono state approvate come metodo alternativo conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009. È possibile applicare tali norme, con gli adattamenti necessari, anche alla combustione di grassi animali come combustibili nei motori fissi a combustione interna.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011.
(13) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è necessario introdurre prescrizioni per quanto riguarda i controlli ufficiali relativi alla combustione di grassi animali e letame di pollame come combustibile. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1) l'articolo 6 è così modificato:
a) il titolo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Smaltimento mediante incenerimento, smaltimento o recupero mediante coincenerimento e uso come combustibile»;
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6. Gli operatori garantiscono che gli impianti di combustione sotto il loro controllo, diversi da quelli di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, in cui sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati sono utilizzati come combustibile soddisfino le condizioni generali e le prescrizioni specifiche di cui, rispettivamente, ai capi IV e V dell'allegato III e siano riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009. 7. L'autorità competente riconosce gli impianti di combustione di cui al paragrafo 6 destinati all'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come combustibile solamente a condizione che:
a) gli impianti di combustione rientrino nel campo di applicazione dell'allegato III, capo V, del presente regolamento;
b) gli impianti di combustione soddisfino tutte le pertinenti condizioni generali e prescrizioni specifiche di cui all'allegato III, capi IV e V, del presente regolamento;
c) esistano procedure amministrative intese a garantire che le prescrizioni relative al riconoscimento degli impianti di combustione siano verificate ogni anno.
8. Per l'uso del letame di pollame come combustibile secondo quanto stabilito nell'allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo:
a) la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore all'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall'autorità competente o da un'organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l'impianto di combustione in cui il letame di pollame è utilizzato come combustibile rispetta pienamente i valori limite di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio di cui all'allegato III, capo V, sezione B, punto 4, del presente regolamento;
b) la procedura di riconoscimento di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell'impianto di combustione, l'autorità competente o un'organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto dei parametri di cui all'allegato III, capo V, sezione B, punto 4, del presente regolamento.»;
2) gli allegati III e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio di due anni dalla data di cui all'articolo 3, primo comma, gli Stati membri possono autorizzare il funzionamento degli impianti di combustione che utilizzano grassi fusi o letame di pollame come combustibile che sono stati riconosciuti a norma della legislazione nazionale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT