Commission Regulation (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with regard to steviol glycosides Text with EEA relevance

Published date12 November 2011
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection,public health
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 12 November 2011
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12.11.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295/205

REGOLAMENTO (UE) N. 1131/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2011

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10 e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo.
(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso denominata l'Autorità) ha valutato la sicurezza dei glicosidi steviolici, estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni, come dolcificante e ha espresso il suo parere il 10 marzo 2010 (2). L'Autorità ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) per i glicosidi steviolici, espressa in equivalenti steviolici, di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno. Secondo stime prudenti dell'esposizione ai glicosidi steviolici negli adulti e nei bambini, è probabile che la DGA sia superata ai livelli massimi di utilizzo proposti.
(3) Tenendo conto delle conclusioni dell'Autorità, i richiedenti hanno presentato una revisione degli utilizzi nel settembre 2010 ed hanno chiesto all'Autorità di esaminarli. Nel gennaio 2011 (3) è stata pubblicata una dichiarazione su una nuova valutazione dell'esposizione. Nonostante la revisione degli utilizzi, le conclusioni sono state molto simili, vale a dire che la DGA può essere superata, negli adulti e nei bambini, a livelli di consumo elevati. I prodotti che contribuiscono maggiormente all'esposizione totale anticipata ai glicosidi steviolici sono le bevande analcoliche aromatizzate.
(4) Pur prendendo in considerazione la necessità di immettere sul mercato nuovi prodotti a ridotto contenuto energetico, è opportuno autorizzare l'impiego di glicosidi steviolici come dolcificanti a livelli massimi di utilizzo appropriati. Tenendo conto del fatto che le bevande analcoliche possono contribuire in modo significativo all'assunzione di glicosidi steviolici, occorre prevedere una riduzione del livello di utilizzo per le bevande aromatizzate rispetto ai livelli di utilizzo proposti in precedenza ed esaminati dall'Autorità.
(5) La Commissione intende chiedere ai produttori e agli utilizzatori di glicosidi steviolici di informarla sull'effettivo utilizzo dell'additivo alimentare dopo la sua autorizzazione. La Commissione metterà tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Se necessario, la Commissione chiederà all'Autorità di effettuare una nuova valutazione approfondita dell'esposizione, tenendo conto dell'uso reale di glicosidi steviolici nelle diverse sottocategorie di prodotti alimentari e del consumo dei prodotti alimentari normali al confronto con quelli a ridotto contenuto energetico.
(6) Nel suo parere l'Autorità ha espresso la DGA per i glicosidi steviolici in equivalenti steviolici. Anche l'esposizione ai glicosidi steviolici attraverso la dieta alimentare è stata espressa in equivalenti steviolici. È quindi opportuno che anche i livelli massimi di utilizzo autorizzati siano espressi in equivalenti steviolici. I livelli massimi di glicosidi steviolici sono espressi come la somma di tutti i glicosidi steviolici menzionati nelle specifiche e possono essere convertiti in equivalenti steviolici utilizzando i fattori di conversione indicati nelle specifiche.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari (4), le voci relative ai glicosidi steviolici (E 960) figuranti nell'allegato II, parti B ed E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to food on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive (Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti relativo alla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli impieghi proposti come additivo alimentare). The EFSA Journal (2010); 8(4):1537.

(3) Dichiarazione dell'EFSA: Revised exposure assessment for steviol glycosides for the proposed uses as a food additive (Valutazione riveduta dell'esposizione ai glicosidi steviolici per gli impieghi proposti come additivo alimentare). The EFSA Journal (2011); 9(01):1972.

(4) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella parte B2, dopo la voce E 959 è inserita la seguente voce E 960:
«E 960 Glicosidi steviolici»
2) nella parte E, le seguenti voci E 960 sono inserite in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui si riferiscono: PARTE E: ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI
Numero della categoria Numero E Denominazione Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi) Note Restrizioni/eccezioni
01.4 Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente
E 960 Glicosidi steviolici 100 (60) Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
(60): espressi in equivalenti steviolici
03. Gelati
E 960 Glicosidi steviolici 200 (60) Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
(60): espressi in equivalenti steviolici
04.2.2 Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia
E 960 Glicosidi steviolici 100 (60) Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi
(60): espressi
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