Commission Regulation (EU) No 1262/2010 of 22 December 2010 amending Regulations (EU) No 462/2010, (EU) No 463/2010 and (EU) No 464/2010 as regards the closing date of the invitations to tender for the reduction in the duty on maize imported into Spain and Portugal and on sorghum imported into Spain, for the quota year 2010, and the dates of expiry of these Regulations

Published date29 December 2010
Subject MatterAgriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 343, 29 December 2010
L_2010343IT.01007601.xml
29.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/76

REGOLAMENTO (UE) N. 1262/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 462/2010, (UE) n. 463/2010 e (UE) n. 464/2010 per quanto riguarda la data di chiusura delle gare relative alla riduzione del dazio all’importazione di granturco in Spagna e in Portogallo e di sorgo in Spagna, per l’anno contingentale 2010, e la data di scadenza di detti regolamenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (UE) n. 462/2010 (2), (UE) n. 463/2010 (3) e (UE) n. 464/2010 (4) hanno aperto gare relative alla riduzione del dazio di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 rispettivamente per il granturco importato in Spagna, per il granturco importato in Portogallo e per il sorgo importato in Spagna.
(2) Tra la data di apertura delle gare e il 28 ottobre 2010, il quantitativo di granturco importato in Spagna che può essere contabilizzato nell’ambito del contingente a dazio di importazione ridotto, diminuito dei quantitativi di prodotti di sostituzione dei cereali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione rispettivamente di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (5), copre solo il 37 % del contingente. Il quantitativo di granturco importato in Portogallo che può essere contabilizzato nell’ambito del contingente a dazio di importazione ridotto copre il 72 % del contingente. Il quantitativo di sorgo importato in Spagna che può essere contabilizzato nell’ambito del contingente a dazio di importazione ridotto copre solo il 15 % del contingente. Tenuto conto della situazione del mercato in Spagna e in Portogallo, se le gare restano aperte solo fino al 16 dicembre 2010 non sarà possibile importare quantitativi sufficienti a coprire i contingenti.
(3) Occorre pertanto prolungare le gare relative alla riduzione del
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