Commission Regulation (EU) No 1279/2009 of 22 December 2009 fixing the amount of the carry-over aid and the flat-rate aid for certain fishery products for the 2010 fishing year

Published date23 December 2009
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 23 December 2009
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23.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/23

REGOLAMENTO (UE) N. 1279/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che fissa, per la campagna di pesca 2010, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 della Commissione prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
(2) Scopo dell’aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.
(3) L’ammontare dell’aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l’equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
(4) L’ammontare dell’aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nell’UE nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, l’ammontare dell’aiuto al riporto di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell’aiuto forfettario di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

(3) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.


ALLEGATO

1. Ammontare dell’aiuto al riporto
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