Commission Regulation (EU) No 1279/2009 of 22 December 2009 fixing the amount of the carry-over aid and the flat-rate aid for certain fishery products for the 2010 fishing year
Published date | 23 December 2009 |
Subject Matter | Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 344, 23 December 2009 |
23.12.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 344/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1279/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2009
che fissa, per la campagna di pesca 2010, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),
visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 104/2000 della Commissione prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati. |
(2) | Scopo dell’aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione. |
(3) | L’ammontare dell’aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l’equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza. |
(4) | L’ammontare dell’aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nell’UE nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata. |
(5) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2010, l’ammontare dell’aiuto al riporto di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell’aiuto forfettario di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.
(3) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.
ALLEGATO
1. | Ammontare dell’aiuto al riporto |
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