Commission Regulation (EU) No 130/2011 of 11 February 2011 on selling prices for cereals in response to the sixth individual invitations to tender within the tendering procedures opened by Regulation (EU) No 1017/2010

Published date12 February 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 38, 12 February 2011
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12.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 38/31

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2011

relativo al prezzo di vendita dei cereali per la sesta gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).
(2) Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.
(3) Sulla base delle offerte ricevute per la sesta gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per i cereali e per gli Stati membri.
(4) Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 9 febbraio 2011, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1) GU L 299...

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