Commission Regulation (EU) No 133/2014 of 31 January 2014 amending, for the purposes of adapting to technical progress as regards emission limits, Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011 Text with EEA relevance

Published date18 February 2014
Subject MatterEnvironment,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 047, 18 February 2014
L_2014047IT.01000101.xml
18.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 47/1

REGOLAMENTO (UE) N. 133/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2014

che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico riguardo ai limiti di emissione, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), e in particolare l’articolo 39, paragrafi 2, 6 e 7,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (2), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2 e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 595/2009 fissa valori limite per le emissioni e requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni, nonché norme sulla conformità in servizio, sui sistemi diagnostici di bordo (on-board diagnostic — OBD) e sulla misurazione del consumo di carburante.
(2) Per aumentare il livello della prestazione ambientale dei veicoli, occorre introdurre un valore limite del numero di particelle per i motori ad accensione comandata.
(3) Occorre adeguare al progresso tecnico la normativa che disciplina l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI). Occorre perciò stabilire i requisiti di omologazione e di conformità in servizio dei motori e dei veicoli che utilizzano tecnologie basate sulla doppia alimentazione. Occorre inoltre affrontare altri aspetti riguardanti l’omologazione dei motori che utilizzano combustibili gassosi.
(4) Il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) prescrive la fissazione di valori limite per la diagnostica di bordo (OBD threshold limit — OTL) riguardo alle emissioni di monossido di carbonio.
(5) È opportuno consentire che i sistemi OBD montati su veicoli aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa non superiore a 7,5 tonnellate, siano sviluppati parzialmente in conformità alle norme applicabili agli OBD montati sui veicoli commerciali leggeri, senza compromettere il loro livello di prestazione ambientale.
(6) Il regolamento (UE) n. 582/2011 si riferisce a più riprese alla regolamentazione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE), e in particolare al regolamento UNECE n. 49 (4), per quanto concerne le prescrizioni tecniche che gli Stati membri, i fabbricanti e i servizi tecnici devono seguire in sede di omologazione e di conformità in servizio dei veicoli. Poiché il Forum Mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations — WP.29) ha adottato la serie di modifiche 06 al regolamento UNECE n. 49, è necessario aggiornare i riferimenti alla norma Euro VI del regolamento UNECE n. 49.
(7) Per garantire l’equivalenza tra l’omologazione CE e l’omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 49 occorre che vengano stabiliti alcuni requisiti aggiuntivi.
(8) La temperatura dell’olio del motore deve essere espressa in gradi Kelvin. È pertanto necessario modificare l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.
(9) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 595/2009 e il regolamento (CE) n. 582/2011.
(10) Affinché gli Stati membri e i fabbricanti dispongano di un periodo di tempo sufficiente ad adeguare i rispettivi sistemi di informazione, è opportuno ritardare l’applicazione delle modifiche relative al certificato di conformità.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, III, IV e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1) l’articolo 2 è così modificato:
a) il punto 9 è sostituito da quanto segue:
«9) “Componente o sistema deteriorato qualificato” (di seguito “QDC”), una componente o un sistema, intenzionalmente sottoposti a deterioramento, ad esempio tramite invecchiamento accelerato, o manipolati in maniera controllata e il cui uso è accettato dall’autorità di omologazione, ai sensi di quanto disposto all’allegato 9B del regolamento UNECE n. 49, se si dimostra l’efficienza dell’OBD del sistema motore;»
b) i punti 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:
«19) “Indice di Wobbe (Wl inferiore o Wu superiore)”, il rapporto tra il corrispondente potere calorifico di un gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento: Formula Che può anche essere espresso nella forma che segue: Formula
20) “Fattore di spostamento λ” (di seguito “Sλ”), espressione che descrive la flessibilità richiesta a un sistema di gestione del motore relativamente ad un cambiamento del rapporto di eccesso d’aria λ se il motore è alimentato con una composizione di gas diversa dal metano puro, come specificato all’allegato 4, appendice 5, sezione A.5.5.1 del regolamento UNECE n. 49;»
c) sono aggiunti i seguenti punti da 45 a 56:
«45) “modalità diesel”, la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia alimentazione durante la quale il motore non utilizza un carburante gassoso per nessuna sua condizione di funzionamento;
46) “motore a doppia alimentazione”, un sistema motore progettato per funzionare contemporaneamente con carburante diesel e carburante gassoso; i due carburanti sono dosati separatamente e il quantitativo consumato di uno dei due rispetto all’altro può variare a seconda del funzionamento del veicolo;
47) “modalità a doppia alimentazione”, la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia alimentazione durante la quale, in determinate condizioni di funzionamento del motore, il motore usa contemporaneamente carburante diesel e carburante gassoso;
48) “veicolo a doppia alimentazione”, un veicolo dotato di un motore a doppia alimentazione in cui i carburanti usati dal motore sono forniti da sistemi separati di stoccaggio a bordo;
49) “modalità di servizio”, una modalità speciale di un motore a doppia alimentazione che viene attivata a scopo di riparazione o per far uscire il veicolo dal traffico se non è possibile il funzionamento nella modalità a doppia alimentazione;
50) “indice energetico del gas (Gas Energy Ratio — GER)” nei motori a doppia alimentazione, è il rapporto, espresso in percentuale, tra il contenuto energetico del carburante gassoso e il contenuto energetico di entrambi i carburanti (diesel e gassoso); il contenuto energetico dei carburanti è definito come il potere calorifico inferiore;
51) “indice medio del gas”, l’indice energetico medio del gas calcolato durante un ciclo di guida;
52) “motore a doppia alimentazione di tipo 1A”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), che non tiene il minimo con il solo carburante diesel e che non dispone di modalità diesel;
53) “motore a doppia alimentazione di tipo 1B”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), che in modalità a doppia alimentazione non tiene il minimo con il solo carburante diesel ma che dispone di modalità diesel;
54) “motore a doppia alimentazione di tipo 2A”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas compreso tra il 10 % e il 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %) e che non dispone di modalità diesel oppure che funziona durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), ma che tiene il minimo solo con il carburante diesel e non dispone di modalità diesel;
55) “motore a doppia alimentazione di tipo 2 B”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas compreso tra il 10 % e il 90 % (10 % WHTC < 90 %) e che dispone di modalità diesel oppure che funziona durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non inferiore al 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), ma che tiene il minimo solo con il carburante diesel in modalità a doppia alimentazione e non dispone di modalità diesel;
56) “motore a doppia alimentazione di tipo 3B”, un motore a doppia alimentazione funzionante durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC con un indice medio del gas non superiore al 10 % (GERWHTC ≤ 10 %) e che dispone di modalità
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