Commission Regulation (EU) No 133/2014 of 31 January 2014 amending, for the purposes of adapting to technical progress as regards emission limits, Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011 Text with EEA relevance
| Published date | 18 February 2014 |
| Subject Matter | Environment,Transport |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 047, 18 February 2014 |
| 18.2.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 47/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 133/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2014
che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico riguardo ai limiti di emissione, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), e in particolare l’articolo 39, paragrafi 2, 6 e 7,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (2), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2 e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 595/2009 fissa valori limite per le emissioni e requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni, nonché norme sulla conformità in servizio, sui sistemi diagnostici di bordo (on-board diagnostic — OBD) e sulla misurazione del consumo di carburante. |
| (2) | Per aumentare il livello della prestazione ambientale dei veicoli, occorre introdurre un valore limite del numero di particelle per i motori ad accensione comandata. |
| (3) | Occorre adeguare al progresso tecnico la normativa che disciplina l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI). Occorre perciò stabilire i requisiti di omologazione e di conformità in servizio dei motori e dei veicoli che utilizzano tecnologie basate sulla doppia alimentazione. Occorre inoltre affrontare altri aspetti riguardanti l’omologazione dei motori che utilizzano combustibili gassosi. |
| (4) | Il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) prescrive la fissazione di valori limite per la diagnostica di bordo (OBD threshold limit — OTL) riguardo alle emissioni di monossido di carbonio. |
| (5) | È opportuno consentire che i sistemi OBD montati su veicoli aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa non superiore a 7,5 tonnellate, siano sviluppati parzialmente in conformità alle norme applicabili agli OBD montati sui veicoli commerciali leggeri, senza compromettere il loro livello di prestazione ambientale. |
| (6) | Il regolamento (UE) n. 582/2011 si riferisce a più riprese alla regolamentazione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE), e in particolare al regolamento UNECE n. 49 (4), per quanto concerne le prescrizioni tecniche che gli Stati membri, i fabbricanti e i servizi tecnici devono seguire in sede di omologazione e di conformità in servizio dei veicoli. Poiché il Forum Mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations — WP.29) ha adottato la serie di modifiche 06 al regolamento UNECE n. 49, è necessario aggiornare i riferimenti alla norma Euro VI del regolamento UNECE n. 49. |
| (7) | Per garantire l’equivalenza tra l’omologazione CE e l’omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 49 occorre che vengano stabiliti alcuni requisiti aggiuntivi. |
| (8) | La temperatura dell’olio del motore deve essere espressa in gradi Kelvin. È pertanto necessario modificare l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE. |
| (9) | Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 595/2009 e il regolamento (CE) n. 582/2011. |
| (10) | Affinché gli Stati membri e i fabbricanti dispongano di un periodo di tempo sufficiente ad adeguare i rispettivi sistemi di informazione, è opportuno ritardare l’applicazione delle modifiche relative al certificato di conformità. |
| (11) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, III, IV e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
| 1) | l’articolo 2 è così modificato:
|
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Che può anche essere espresso nella forma che segue: