Commission Regulation (EU) No 135/2012 of 16 February 2012 amending Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste to include certain unclassified wastes in Annex IIIB thereto Text with EEA relevance

Published date17 February 2012
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 46, 17 February 2012
L_2012046IT.01003001.xml
17.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46/30

REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell’allegato III B

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L’Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria e la Finlandia hanno chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di inserire nell’allegato III B del regolamento (CE) n. 1013/2006 alcuni rifiuti non classificati.
(2) La Commissione ha ricevuto osservazioni da Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Finlandia e Svezia in merito all’accettabilità delle suddette richieste volte a far riconoscere taluni rifiuti come rifiuti verdi da inserire nell’allegato III B del regolamento (CE) n. 1013/2006.
(3) Tenuto conto delle summenzionate osservazioni, la Commissione ha invitato l’Irlanda, i Paesi Bassi e la Finlandia a presentare al segretariato della convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (2) (la «convenzione di Basilea»), le domande per l’aggiunta di nuove voci all’allegato IX della convenzione di Basilea, in base alla procedura indicata nella decisione VIII/15 della COP8 della convenzione di Basilea relativa alle modifiche della procedura per la revisione o l’adeguamento degli elenchi di rifiuti che figurano negli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea.
(4) La Finlandia, i Paesi Bassi e l’Irlanda hanno presentato al segretariato della convenzione di Basilea le domande per l’aggiunta di nuove voci all’allegato IX della convenzione di Basilea rispettivamente il 14 gennaio 2011, il 25 gennaio 2011 e il 1o febbraio 2011. Finché non sarà deciso di inserire le voci non classificate nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione C(2001)107/final del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/final sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
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