Commission Regulation (EU) No 137/2011 of 16 February 2011 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress Text with EEA relevance

Published date17 February 2011
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 43, 17 February 2011
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17.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43/1

REGOLAMENTO (UE) N. 137/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell’allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento possa recare l’indicazione «concime CE».
(2) Il formiato di calcio (numero CAS 544-17-2) è un elemento nutritivo secondario impiegato come fertilizzante fogliare per la coltivazione di frutta in uno Stato membro. Si tratta di una sostanza innocua per l’ambiente e per la salute umana. Pertanto, per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori in tutta l’Unione, il formiato di calcio andrebbe riconosciuto quale tipo di «concime CE».
(3) Le prescrizioni relative ai microelementi chelati e alle soluzioni di microelementi devono essere adeguate onde consentire l’impiego di più di un agente chelante, per introdurre valori comuni per il titolo minimo di microelementi solubili nell’acqua e per garantire che venga etichettato ogni agente chelante che chela almeno l’1 % del microelemento solubile nell’acqua e che è identificato e quantificato da norme EN. Per consentire agli operatori economici di smaltire le loro scorte di concimi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente.
(4) La polvere di ossido di zinco (numero CAS 1314-13-2) è un concime a base di zinco elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L’ossido di zinco in polvere presenta un rischio potenziale durante l’impiego, a causa della sua forma. Impiegandolo in una sospensione stabile in acqua è possibile evitare detto rischio. Le sospensioni di concimi a base di zinco vanno quindi riconosciute come tipo di «concime CE» che consente un impiego sicuro dell’ossido di zinco. Per consentire flessibilità di formulazione, in tali sospensioni a base d’acqua va permesso anche l’impiego di sali di zinco e di uno o più tipi di chelati di zinco.
(5) L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene regole sulla composizione e sull’etichettatura dei concimi a base di miscele di microelementi ma dette miscele non sono ancora elencate tra i tipi di concimi di cui all’allegato I. Di conseguenza i concimi costituiti da miscele di microelementi non possono essere venduti come «concimi CE». Nell’allegato I vanno quindi inserite denominazioni del tipo di concime a base di microelementi per i concimi solidi e fluidi.
(6) L’acido imminodisuccinico (qui di seguito «IDHA») è un agente chelante il cui impiego è autorizzato in due Stati membri in spray fogliari, per applicazioni al suolo, nelle colture idroponiche e nella fertirrigazione. Per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori in tutta l’Unione, l’IDHA deve essere aggiunto all’elenco degli agenti chelanti autorizzati di cui all’allegato I.
(7) L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei «concimi CE» sia effettuato secondo i metodi di analisi da esso descritti. Tuttavia, taluni metodi non sono stati riconosciuti a livello internazionale. Il comitato europeo di normalizzazione ha elaborato norme EN volte a sostituire tali metodi.
(8) I metodi convalidati pubblicati quali norme EN comprendono solitamente un’analisi di confronto (ring test, prova interlaboratorio) volta a testare la riproducibilità e la ripetibilità dei metodi analitici nei vari laboratori. Di conseguenza va operata una distinzione tra le norme EN convalidate e i metodi non convalidati, affinché si possano identificare più facilmente le norme EN che sono state oggetto di prove interlaboratorio e gli addetti al controllo possano essere informati in merito all’attendibilità statistica delle norme EN.
(9) Per semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire interamente il testo delle norme dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN che saranno pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

2. L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Le lettere da a) a e) del punto 2 dell’allegato I si applicano dal 9 ottobre 2012 ai concimi immessi sul mercato prima del 9 marzo 2011.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1) nella sezione D sono inserite le seguenti voci 2.1 e 2.2:
«2.1 Formiato di calcio Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale formiato di calcio 33,6 % CaO solubile in acqua 56 % formiato Ossido di calcio Formiato
2.2 Formiato di calcio fluido Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di formiato di calcio 21 % CaO solubile in acqua 35 % formiato Ossido di calcio Formiato»;
2) la sezione E.1 è modificata come segue:
a) nella sezione E.1.2, le voci 2 (b) e 2 (c) sono sostituite dal seguente:
«2 (b) Chelato di cobalto Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del cobalto con uno o più agenti chelanti autorizzati 5 % di cobalto solubile in acqua e almeno l’80 % del cobalto solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea Cobalto (Co) solubile in acqua Facoltativamente: totale cobalto (Co) chelato da agenti chelanti autorizzati Cobalto (Co) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
2 (c) Soluzione di concime al cobalto Soluzione acquosa dei tipi 2 (a) e/o 2 (b) 2 % di cobalto solubile in acqua La denominazione deve contenere:
(1) i nomi degli anioni minerali
(2) il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
Cobalto (Co) solubile in acqua Facoltativamente: totale cobalto (Co) chelato da agenti chelanti autorizzati Cobalto (Co) chelato da ogni agente
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