Commission Regulation (EU) No 146/2010 of 23 February 2010 amending Regulation (EC) No 1122/2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for in that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector under the support scheme provided for the wine sector

Published date24 February 2010
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 47, 24 February 2010
L_2010047IT.01000101.xml
24.2.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 47/1

REGOLAMENTO (UE) N. 146/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 85 quinvicies e 103 octovicies, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l'articolo 142, lettere c), k) e n),

considerando quanto segue:

(1) Facendo seguito alla presentazione di proposte di semplificazione al Consiglio nell'aprile 2009, sono stati individuati alcuni possibili miglioramenti atti a rendere più efficaci e più semplici le norme che disciplinano l'attuazione della condizionalità. È opportuno inserire questi miglioramenti nel regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (3).
(2) Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un elemento chiave del processo diretto a garantire pagamenti corretti all'agricoltore e a salvaguardare le risorse stanziate dall'Unione. Per migliorare la qualità di tale sistema occorre introdurre disposizioni che ne prevedano una valutazione annuale. È opportuno che gli Stati membri valutino la qualità del sistema secondo un metodo armonizzato e che presentino le loro relazioni con sufficiente tempestività per permettere l'effettiva utilizzazione dei risultati della valutazione.
(3) L'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 contempla una deroga per i casi in cui un agricoltore di un settore interessato dall'integrazione del sostegno accoppiato non detiene alcun diritto all'aiuto ma dichiara un numero di diritti all'aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno. All'agricoltore in questione andranno assegnati diritti per la cui attivazione si applica una deroga. Per garantire un controllo efficace, è necessario assicurare la tracciabilità di questi diritti.
(4) Nell'esecuzione dei controlli relativi alla condizionalità previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009, uno Stato membro può utilizzare soltanto i risultati di controlli in loco effettuati dalle autorità di controllo competenti. Per migliorare l'efficienza del sistema, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di utilizzare anche i risultati di controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile agli atti ed alle norme in questione per raggiungere la percentuale minima di controlli. È però necessario mantenere un sistema di controllo efficace.
(5) Per la selezione del campione ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità uno Stato membro può tenere conto, nell'analisi dei rischi, della partecipazione degli agricoltori ai sistemi di certificazione pertinenti. Occorre chiarire le modalità di ricorso a questa opzione.
(6) Le relazioni di controllo devono essere inviate all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un termine stabilito. Per ridurre gli oneri amministrativi, nei casi in cui la relazione di controllo non contiene risultanze va considerato sufficiente che l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente.
(7) In occasione della presente modifica del regolamento (CE)
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