Commission Regulation (EU) No 153/2010 of 23 February 2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Published date | 25 February 2010 |
Subject Matter | Common customs tariff |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 48, 25 February 2010 |
25.2.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 48/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 153/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) | Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) | Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali norme si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) | In applicazione di tali norme generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni illustrate nella colonna 3. |
(4) | È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli...
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