Commission Regulation (EU) No 156/2012 of 22 February 2012 amending Annexes I to IV to Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

Published date23 February 2012
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 50, 23 February 2012
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23.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50/3

REGOLAMENTO (UE) N. 156/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2012

recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L’allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L’allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa a tale istanza. L’allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.
(2) Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (UE) n. 416/2010 della Commissione (2) per inserirvi le norme nazionali sulla competenza e gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti.
(3) Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione modifiche ulteriori agli elenchi riportati agli allegati I, II e IV. Inoltre, le informazioni relative all’Islanda negli allegati III e IV devono essere eliminate dal momento che l’Islanda non è uno Stato membro. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.
(4) Ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), il presente regolamento si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l’Unione europea e la Danimarca.
(5) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j) di tale accordo, le informazioni relative alla Danimarca devono essere aggiunte negli allegati da I a IV.
(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 44/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2) GU L 119 del 13.5.2010, pag. 7.

(3) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


ALLEGATO

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ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

— in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,

— in Bulgaria: l’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del codice di diritto internazionale privato,

— nella Repubblica ceca: l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Coll., il codice di procedura civile (občanský soudní řád) modificato,

— in Danimarca: l’articolo 246, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile (lov om rettens pleje),

— in Germania: l’articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung),

— in Estonia: l’articolo 86 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

— in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

— in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

— in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,

— in Italia: l’articolo 3 e l’articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,

— a Cipro: la sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,

— in Lettonia: l’articolo 27 e l’articolo 28, terzo, quinto, sesto e nono comma, del codice di procedura civile (Civilprocesa likums),

— in Lituania: l’articolo 31 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas),

— in Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

— in Ungheria: l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

— a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 (Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12) e l’articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ — Kap. 13),

— in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (Jurisdiktionsnorm),

— in Polonia: l’articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego),

— in Portogallo: l’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del codice di procedura civile (Código de Processo Civil), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (presso uno Stato...

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