Commission Regulation (EU) No 214/2014 of 25 February 2014 amending Annexes II, IV, XI, XII and XVIII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles Text with EEA relevance

Published date08 March 2014
Subject MatterTransport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 069, 8 March 2014
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8.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69/3

REGOLAMENTO (UE) N. 214/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

che modifica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa elenca gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che i veicoli devono soddisfare al fine di ottenere l’omologazione CE. Inoltre, la direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l’omologazione CE dei veicoli completi per i veicoli per uso speciale, secondo il calendario di cui all’allegato XIX della medesima.
(2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nuovi dispositivi di sicurezza per i veicoli e ha disposto l’abrogazione di alcune direttive e la loro sostituzione con i regolamenti corrispondenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
(3) L’allegato XI della direttiva 2007/46/CE reca un elenco degli atti normativi per l’omologazione CE dei veicoli per uso speciale, nonché disposizioni specifiche per tali veicoli. È essenziale adattare l’allegato XI per tener conto dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 661/2009. Si applica la data di messa in applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009.
(4) Per conseguire l’armonizzazione dei requisiti tecnici applicabili all’omologazione CE dei veicoli completi per uso speciale, è indispensabile modificare l’allegato II della direttiva 2007/46/CE e stabilire requisiti più rigorosi per le ambulanze e i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Per consentire all’industria di adeguare i propri veicoli, tali requisiti più rigorosi vanno applicati solo ai nuovi tipi di veicoli.
(5) L’allegato XVIII della direttiva 2007/46/CE era pertinente per l’immatricolazione dei veicoli per uso speciale basata su veicoli incompleti ai quali era stata rilasciata un’omologazione nazionale. Poiché le omologazioni CE sostituiranno le omologazioni nazionali secondo il calendario di cui all’allegato XIX della direttiva 2007/46/CE, è opportuno sopprimere l’allegato XVIII al termine del periodo transitorio previsto nell’allegato XIX della direttiva 2007/46/CE.
(6) Nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE sono elencati i regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive menzionate nella parte I dell’allegato IV. In vista dell’abrogazione della maggior parte di tali direttive con il regolamento (CE) n. 661/2009 a decorrere dal 1o novembre 2014 e dell’adozione di un nuovo regolamento UNECE sulla sicurezza dei pedoni, è opportuno aggiornare le voci pertinenti dell’allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE. Inoltre, è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori nell’allegato IV di tale direttiva.
(7) L’allegato XII della direttiva 2007/46/CE è stato modificato lo stesso giorno dal regolamento (UE) n. 1229/2012 (3) della Commissione e dal regolamento (UE) n. 1230/2012 (4) della Commissione, e ciò potrebbe determinare una mancanza di chiarezza in merito al numero di unità ammesse per i veicoli in possesso di un’omologazione di piccole serie, poiché il regolamento (UE) n. 1229/2012 era stato redatto per essere pubblicato dopo il regolamento (UE) n. 1230/2012. Per eliminare questa incertezza, è opportuno pubblicare nuovamente la versione consolidata dell’allegato XII come modificato da questi due testi giuridici.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) gli allegati II, IV, XI e XII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento;
2) l’allegato XVIII è soppresso.

Articolo 2

A decorrere dal 1o novembre 2014, le autorità nazionali non considereranno più validi i certificati di conformità dei veicoli ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, salvo che le omologazioni in questione non siano state aggiornate per soddisfare i requisiti dell’allegato XI della direttiva 2007/46/CE, come modificato dal presente regolamento.

Tuttavia, i requisiti supplementari riguardanti il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente, di cui all’allegato XI, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, e i requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti dei veicoli con accesso per sedie a rotelle, di cui all’allegato XI, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014 solo ai nuovi tipi di veicoli.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 2, il punto 1, lettera a) e il punto 2, lettera b), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 1).

(4) Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).


ALLEGATO

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) Nell’allegato II, parte A,
a) il punto 5.3. è così modificato:
«5.3.
Ambulanza SC un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali.»
b) sono aggiunti i seguenti punti 5.11. e 5.12.:
«5.11. Veicolo a motore per trasporti eccezionali SL un trattore stradale o un’unità trattrice per semirimorchi della categoria N3 che soddisfa tutte le condizioni a seguire:
a) ha più di due assi e almeno la metà degli assi (due assi su tre nel caso di un veicolo a tre assi e mutatis mutandis nel caso di un veicolo a cinque assi) sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;
b) è progettato per rimorchiare e spingere un rimorchio per trasporti eccezionali della categoria O4;
c) ha una potenza minima del motore di 350 kW; e
d) può essere dotato di un ulteriore dispositivo anteriore di rimorchio per le masse rimorchiabili pesanti.
5.12. Veicolo predisposto per attrezzature intercambiabili SM un veicolo fuoristrada della categoria N (come definito al punto 2.3) progettato e costruito per trainare, spingere, trasportare e azionare talune attrezzature intercambiabili,
a) con almeno due zone di montaggio di tali attrezzature;
b) con interfacce meccaniche, idrauliche e/o elettriche standardizzate (p. es. presa di forza) per alimentare ed azionare le suddette attrezzature; e
c) che soddisfa la definizione della norma ISO 3833-1977, sezione 3.1.4. (veicolo speciale).
Se il veicolo è dotato di una piattaforma di carico ausiliaria, la sua lunghezza massima non deve superare:
a) nel caso di veicoli a 2 assi, 1,4 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga; o
b) nel caso di veicoli a più di 2 assi, 2,0 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga.»
2) L’allegato IV è così modificato:
a) la parte I è così modificata:
i) nella tabella, la voce 2 diventa 2A e la voce 38A è così modificata:
«38Ao Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25
ii) nell’appendice 1, tabella 1, sono inserite le seguenti voci 3B e 38A:
«3B Dispositivi di protezione antincastro
...

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