Commission Regulation (EU) No 271/2010 of 24 March 2010 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards the organic production logo of the European Union

Published date31 March 2010
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 84, 31 March 2010
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31.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/19

REGOLAMENTO (UE) N. 271/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 38, lettera b), e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce che il logo comunitario debba essere una delle indicazioni obbligatorie da riportare sulla confezione dei prodotti che includono termini i quali si riferiscono al metodo di produzione biologico, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, e che l’uso di tale logo debba essere facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi. L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 autorizza l’uso del logo comunitario sull’etichetta, la presentazione e la pubblicità dei prodotti rispondenti ai criteri stabiliti nel suddetto regolamento.
(2) L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007, ha dimostrato che l’uso facoltativo del logo comunitario non è più rispondente alle aspettative degli operatori del settore né a quelle dei consumatori.
(3) Occorre introdurre nuove norme relative al logo nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (3). Tali norme devono essere tali da consentire un adeguamento più efficace del logo all’evoluzione del settore, segnatamente mediante una migliore individuazione, da parte del consumatore, dei prodotti biologici che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa dell’UE attinente alla produzione biologica.
(4) In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno riferirsi al «logo di produzione biologica dell’Unione europea» anziché al «logo comunitario di produzione biologica».
(5) La Commissione ha indetto un concorso fra studenti di arte e di disegno degli Stati membri allo scopo di ricevere proposte relative a un nuovo logo; una giuria indipendente ha quindi proceduto alla selezione e alla classificazione delle dieci migliori proposte pervenute. Un riesame dal punto di vista della proprietà intellettuale ha consentito di individuare i tre migliori disegni, i quali sono stati successivamente sottoposti a una consultazione aperta su Internet dal 7 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010. Il logo proposto, prescelto da una maggioranza di visitatori del sito web durante il suddetto periodo, deve essere quindi adottato come nuovo logo di produzione biologica dell’Unione europea.
(6) Il cambiamento del logo di produzione biologica dell’Unione europea a decorrere dal 1o luglio 2010 non dovrebbe causare alcun problema sul mercato e, in particolare, si dovrebbe consentire che i prodotti biologici già immessi in commercio possano essere venduti senza le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, purché i prodotti di cui trattasi siano conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007.
(7) Affinché il logo possa essere adoperato non appena sia stato reso obbligatorio conformemente alla normativa UE e al fine di garantire l’effettivo funzionamento del mercato interno e la concorrenza leale nonché allo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori, il nuovo logo di produzione biologica dell’Unione europea è stato registrato come marchio collettivo di agricoltura biologica nell’Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux; esso è pertanto in vigore, utilizzabile e tutelato. Il logo sarà registrato anche nei registri comunitari e internazionali dell’UE.
(8) L’articolo 58 del regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce che il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo debba essere collocato immediatamente sotto il logo comunitario, senza alcuna specifica indicazione circa il formato o l’attribuzione di detti codici. Allo scopo di stabilire un’applicazione armonizzata dei suddetti codici, occorre definire norme particolareggiate attinenti al formato e all’attribuzione dei medesimi.
(9) Il regolamento (CE) n. 889/2008 va pertanto
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