Commission Regulation (EU) No 305/2010 of 14 April 2010 replacing Annexes I and II to Council Regulation (EC) No 673/2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America

Published date15 April 2010
Subject MatterCommon customs tariff,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 94, 15 April 2010
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15.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/15

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2010

che sostituisce gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni per quanto riguarda determinati prodotti originari degli Stati Uniti, la Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea nel periodo considerato.
(2) I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati, si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio fiscale 2009 (dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione europea ammonta a 95,83 milioni di USD.
(3) Dato che l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e, conseguentemente, della sospensione è aumentata, occorre aggiungere i primi 19 prodotti dell’elenco figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 all’elenco figurante nell’allegato I di tale regolamento.
(4) L’effetto di un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti elencati nell’allegato I modificato rappresenta, in un anno, un valore commerciale che non supera 95,83 milioni di USD.
(5) L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 673/2005 prevede specifiche esenzioni dal dazio supplementare all’importazione. Poiché queste esenzioni sono applicabili solo se determinate condizioni sono soddisfatte prima dell’entrata in vigore o della data di applicazione del regolamento (CE) n. 673/2005, esse non possono essere applicate in pratica alle importazioni dei 19 prodotti aggiunti dal presente regolamento all’elenco dell’allegato I. Occorre quindi adottare disposizioni specifiche per rendere queste esenzioni applicabili alle importazioni di detti prodotti.
(6) Per evitare l’elusione del dazio supplementare, il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1. Ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione o una riduzione del dazio, non si applica il dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC (2): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90...

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