Commission Regulation (EU) No 35/2011 of 18 January 2011 amending Regulation (EU) No 595/2010 as regards an extension of the transitional period for the use of certain health certificates for milk and milk products, serum from equidae and treated blood products, excluding those of equidae, for the manufacture of technical products Text with EEA relevance

Published date19 January 2011
Subject MatterInternal market - Principles,Veterinary legislation,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 14, 19 January 2011
L_2011014IT.01000901.xml
19.1.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14/9

REGOLAMENTO (UE) N. 35/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 595/2010 riguardo ad una proroga del periodo transitorio per l'uso di determinati certificati sanitari per il latte e i prodotti a base di latte, il siero di equidi e i prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi, destinati alla produzione di prodotti tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2), ha introdotto norme per la commercializzazione e l'importazione di sangue e di prodotti sanguigni di equidi e ha modificato le norme esistenti per l'importazione da paesi terzi di siero di equidi per fini tecnici. Tale regolamento è entrato in vigore il 28 luglio 2010.
(2) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 595/2010 prevede un periodo transitorio sino al 31 agosto 2010 in cui gli Stati membri accettano partite di sottoprodotti di origine animale, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato, conformemente agli appropriati modelli di certificato, di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002, prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 595/2010.
(3) In seguito a difficoltà di adattamento alle nuove regole, alcuni tra i più importanti operatori economici hanno chiesto una proroga di tale periodo transitorio.
(4) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) si applica a decorrere dal 4 marzo 2011 e introduce nuove
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