Commission Regulation (EU) No 360/2010 of 27 April 2010 amending Annex IV and Annex VIII to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy

Published date28 April 2010
Subject MatterAgricultural structures,Agriculture and Fisheries,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 106, 28 April 2010
L_2010106IT.01000101.xml
28.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 106/1

REGOLAMENTO (UE) N. 360/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2010

recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), e gli articoli 40 e 67,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce per ogni Stato membro il valore massimo dei diritti all’aiuto che possono essere assegnati durante un anno civile. In conformità all’articolo 40, paragrafo 2, e all’articolo 67 di detto regolamento l’allegato VIII deve essere adattato al fine di tener conto delle decisioni degli Stati membri a norma degli articoli 103 sexdecies e 188 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2) per quanto concerne il vino e l’integrazione anticipata del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico.
(2) La Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, l’Austria, il Portogallo e la Slovenia hanno informato la Commissione della loro intenzione di assegnare ai viticoltori nuovi diritti all’aiuto in conformità agli articoli 103 sexdecies e 188 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Il Belgio, la Danimarca, la Grecia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno informato la Commissione della loro intenzione di anticipare quanto meno l’integrazione dell’aiuto alle sementi di cui alla sezione 5 del titolo IV del regolamento (CE) n. 73/2009 o di uno dei regimi di cui all’allegato XI, punto 1, di detto regolamento, fatta eccezione per il premio specifico alla qualità per il frumento (grano) duro, nel regime di pagamento unico nel 2010 o 2011.
(4) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali non superabili dagli importi totali dei pagamenti diretti, al netto della modulazione, che possono essere assegnati per un anno civile nello Stato membro interessato.
(5) A seguito delle decisioni adottate dagli Stati membri in conformità all’articolo 103 sexdecies e all’articolo 188 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre aumentare gli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere erogati. Pertanto, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, è necessario rivedere l’allegato IV di detto regolamento.
(6) In considerazione delle persistenti difficoltà provocate al suo settore agricolo dalla crisi economica e del perdurare degli effetti negativi che queste hanno sulla situazione economica degli agricoltori, il Portogallo ha comunicato alla Commissione la propria decisione di non applicare la modulazione volontaria prevista per il periodo 2010-2012. Pertanto, in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, l’importo netto risultante dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo, fissato dalla decisione 2009/780/CE della Commissione (3), deve essere aggiunto per tali anni al massimale nazionale del Portogallo quale stabilito all’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituito da quello riportato nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il testo dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituito da quello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3) GU L 278 del 23.10.2009, pag. 59.


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

(milioni di EUR)
Anno civile 2009 2010 2011 2012
Belgio 583,2 575,4 570,8 569,0
Repubblica ceca 825,9
Danimarca 987,4 974,9 966,5 964,3
Germania 5 524,8 5 402,6 5 357,1 5 329,6
Estonia 92,0
Irlanda 1 283,1 1 272,4 1 263,8 1 255,5
Grecia 2 561,4 2 365,4 2 359,2 2 344,1
Spagna 5 043,7 5 066,4 5 031,4 5 043,2
Francia 8 064,4 7 946,1 7 878,6 7 849,2
Italia 4 345,9 4 151,6 4 124,7 4 121,6
Cipro 49,1
Lettonia 133,9
Lituania 346,7
Lussemburgo 35,6 35,2 35,1 34,7
Ungheria 1 204,5
Malta 5,1
Paesi Bassi 836,9 829,1 822,5 830,6
Austria 727,6 721,7 718,1 715,6
Polonia 2 787,1
Portogallo 590,5 574,3 570,3 566,3
Slovenia 131,5
Slovacchia 357,9
Finlandia 550,0 544,5 541,1 539,2
Svezia 733,1 717,7 712,3 708,5
Regno Unito 3 373,1 3 345,4 3 339,4 3 336,1»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all’articolo 40

Tabella 1

...

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