Commission Regulation (EU) No 426/2013 of 8 May 2013 adapting Regulations (EC) No 1120/2009, (EC) No 1121/2009 and (EC) No 1122/2009 as regards implementing rules for direct payment in Croatia

Published date09 May 2013
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Agriculture and Fisheries,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 127, 9 May 2013
L_2013127IT.01001701.xml
9.5.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127/17

REGOLAMENTO (UE) N. 426/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2013

recante adattamento dei regolamenti (CE) n. 1120/2009, (CE) n. 1121/2009 e (CE) n. 1122/2009 con riguardo alle norme di attuazione per i pagamenti diretti in Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

considerando quanto segue:

(1) L'adesione della Croazia all'Unione è prevista per il 1o luglio 2013.
(2) A norma della sezione 4.III dell'allegato V dell'atto di adesione, il rimborso dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori in Croazia per l'anno civile 2013 è subordinato all'applicazione da parte della Croazia, prima dell'adesione, di norme identiche a quelle stabilite per tali pagamenti diretti nei regolamenti del Consiglio e della Commissione applicabili al riguardo. La Croazia ha deciso che, successivamente alla propria adesione, applicherà il regime di pagamento unico. Il 2013 sarà dunque il primo anno di attuazione di tale regime in Croazia conformemente al titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1).
(3) È opportuno che le disposizioni applicate in Croazia con riguardo alla trattenuta sulle vendite di diritti all'aiuto siano identiche a quelle applicate dagli altri Stati membri che hanno regionalizzato il regime di pagamento unico.
(4) A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, in combinato disposto con l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, o aumentare il valore dei diritti all'aiuto, se gli agricoltori effettuano investimenti nei settori soggetti a piena o parziale integrazione degli aiuti accoppiati nel regime di pagamento unico. Il periodo di riferimento da prendere in considerazione per tali investimenti è stato correlato all'anno di integrazione del settore di cui trattasi, secondo quanto deciso dallo Stato membro interessato. È opportuno applicare la stessa disposizione relativa agli investimenti alla Croazia, poiché quest'ultima ha disposto l'erogazione di aiuti accoppiati in taluni settori soggetti a integrazione nel regime di pagamento unico disaccoppiato. Occorre pertanto fissare una data limite entro cui gli investimenti devono essere stati conclusi in Croazia per poter essere presi in considerazione ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009.
(5) Il capo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009 stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie. È opportuno che tale capo si applichi anche alla Croazia poiché tale paese ha deciso di applicare il regime di pagamento unico a decorrere dalla data di adesione.
(6) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (3), definisce le regioni ammissibili a ricevere il premio per capra e l'allegato V stabilisce la resa lattiera media di cui all'articolo 63 dello stesso regolamento. Con lettera del 14 settembre 2012 la Croazia ha comunicato alla Commissione le informazioni pertinenti che devono essere incluse nei suddetti allegati.
(7) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT