Commission Regulation (EU) No 525/2010 of 17 June 2010 fixing the export refunds on poultrymeat

Published date18 June 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 152, 18 June 2010
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18.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152/5

REGOLAMENTO (UE) N. 525/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2010

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nell’Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.
(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno nell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).
(5) Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all’esportazione di cui...

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