Commission Regulation (EU) No 605/2010 of 2 July 2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products intended for human consumption (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
| Published date | 10 July 2010 |
| Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 175, 10 de julio de 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 175, 10 luglio 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 175, 10 juillet 2010 |
02010R0605 — IT — 26.03.2019 — 008.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | ►M6 REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 175 dell'10.7.2010, pag. 1) |
Modificato da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| ►M1 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 914/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 2011 | L 237 | 1 | 14.9.2011 |
| M2 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2012 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2012 | L 287 | 5 | 18.10.2012 |
| ►M3 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2013 | L 90 | 71 | 28.3.2013 |
| M4 | REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 | L 158 | 74 | 10.6.2013 |
| ►M5 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 556/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013 | L 164 | 13 | 18.6.2013 |
| ►M6 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2014 | L 66 | 11 | 6.3.2014 |
| ►M7 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/83 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2018 | L 16 | 6 | 20.1.2018 |
| ►M8 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1120 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 | L 204 | 31 | 13.8.2018 |
| ►M9 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/366 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2019 | L 65 | 1 | 6.3.2019 |
Rettificato da:
| C1 | Rettifica, GU L 234, 10.9.2011, pag. 47 (605/2010) |
▼B
▼M6
REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2010
che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano
▼B
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce:
▼M6
a) le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro;
▼B
b) l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di tali partite.
▼M1
Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.
▼M6
Articolo 2
Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A.
▼B
Articolo 3
Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna B dell'allegato I, che non sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a pastorizzazione con un unico trattamento termico:
a) con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;
b) se del caso, sufficiente a garantire una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.
Articolo 4
Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I
►M3
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell’allegato I, di camelidi della specie Camelus dromedarius provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell’allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:
◄
a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre;
b) un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;
c)
(i) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento; oppure
(ii) un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto (i) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.
d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure
e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:
(i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure
(ii) ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, combinato all'essicazione.
2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di animali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:
a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre; oppure
b) un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.
Articolo 5
Certificati
Le partite autorizzate per l'importazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.
Tuttavia le prescrizioni di cui al presente articolo non precludono l'impiego della certificazione elettronica o di altri sistemi approvati e armonizzati a livello dell'Unione europea.
▼M6
Articolo 6
Condizioni di transito e magazzinaggio
L’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:
a) le partite provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell’Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro, conformemente all’attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2;
c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui all’allegato II, parte 3, per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative figuranti in tale allegato, parte 1;
d) l’idoneità delle partite al transito e, se del caso, al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.
▼B
Articolo 7
Deroghe in materia di transito e magazzinaggio
1. In deroga all'articolo 6, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia nell'Unione europea tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE ( 1 ) della Commissione, è autorizzato a condizione che:
a) presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillino la partita con un sigillo numerato in serie;
b) ogni pagina dei documenti di accompagnamento della partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE rechi il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale...
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