Commission Regulation (EU) No 701/2010 of 4 August 2010 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (PESCA e Nettarina di Romagna (PGI))
Published date | 05 August 2010 |
Subject Matter | Consumer protection,Agriculture and Fisheries,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 203, 05 August 2010 |
5.8.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 203/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 701/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2010
recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pesca e Nettarina di Romagna (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 134/98 (3). |
(2) | Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6.
(4) GU C 313 del 22.12.2009, pag. 27.
ALLEGAT...
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