Commission Regulation (EU) No 720/2010 of 11 August 2010 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 599/2009 on imports of biodiesel originating in the United States of America by imports of biodiesel consigned from Canada and Singapore, whether declared as originating in Canada and Singapore or not and by imports of biodiesel in a blend containing by weight 20 % or less of biodiesel originating in the United States of America, and making such imports subject to registration

Published date12 August 2010
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 211, 12 August 2010
L_2010211IT.01000101.xml
12.8.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211/1

REGOLAMENTO (UE) N. 720/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2010

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa all'apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.

La domanda è stata presentata il 30 giugno 2010 dal European Biodiesel Board (EBB) per conto dei produttori di biodiesel dell'Unione.

B. PRODOTTO

Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91, ex 3824 90 97, originari degli Stati Uniti d'America (il «prodotto in esame»).

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada e da Singapore, nonché il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), attualmente rientranti negli stessi codici NC del prodotto in esame, ad eccezione del codice NC 3824 90 91 per il quale l'inchiesta è circoscritta ai prodotti spediti dal Canada e da Singapore.

C. MISURE IN VIGORE

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio (2).

D. MOTIVAZIONE

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America vengono eluse mediante il trasbordo in Canada e a Singapore, nonché mediante esportazioni di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.

Sono stati forniti gli elementi di prova esposti di seguito.

Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione di misure sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da Singapore nell'Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio.
Questo cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto al trasbordo di biodiesel originario degli Stati Uniti d 'America attraverso il Canada e Singapore.
Viene inoltre fatto osservare che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ha cominciato ad essere esportato nell'Unione in seguito all'imposizione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame.
La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Importazioni di volumi significativi di biodiesel dal Canada e da Singapore nonché di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel sembrano avere sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
Infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta in seguito al dumping sono inferiori rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.
Se l'inchiesta portasse ad individuare pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle summenzionate, potranno essere prese in esame anche tali pratiche.

E. PROCEDIMENTO

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di...

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