Commission Regulation (EU) No 720/2011 of 22 July 2011 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security as regards the phasing-in of the screening of liquids, aerosols and gels at EU airports Text with EEA relevance

Published date23 July 2011
Subject MatterTransport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 193, 23 July 2011
L_2011193IT.01001901.xml
23.7.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193/19

REGOLAMENTO (UE) N. 720/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile in merito alla graduale introduzione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione deve adottare disposizioni generali volte a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni stabilite nell’allegato del regolamento.
(2) Le disposizioni generali che integrano le norme comuni fondamentali per la sicurezza dell’aviazione civile sono fissate nel regolamento (CE) n. 272/2009, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In particolare, il regolamento (CE) n. 272/2009 impone che negli aeroporti dell’UE vengano introdotti metodi, ivi incluse tecnologie, per la rilevazione di esplosivi liquidi il più rapidamente possibile e comunque entro il 29 aprile 2013.
(3) Al fine di consentire la graduale introduzione di un sistema di controllo volto a individuare i liquidi esplosivi, l’allegato del regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (3), fissa due date: il 29 aprile 2011 per il controllo di liquidi, aerosol e gel acquistati in un aeroporto di un paese terzo o a bordo di un aeromobile di un vettore aereo non comunitario, e il 29 aprile 2013 per il controllo di qualsiasi liquido, aerosol e gel.
(4) Come menzionato nel considerando 12 del regolamento (UE) n. 297/2010, gli sviluppi di natura tecnologica o regolamentare, sia a livello dell’Unione europea sia a livello internazionale, possono incidere sulle date fissate nel regolamento (CE) n. 272/2009 e, ove opportuno, la Commissione può presentare proposte di revisione, soprattutto tenendo conto dell’operabilità delle attrezzature e della comodità dei passeggeri.
(5) Poco prima del 29 aprile 2011, sia a livello dell’Unione europea sia a livello internazionale, sono intervenuti sviluppi di natura tecnologica o regolamentare. Per tale motivo, solo pochi aeroporti saranno effettivamente dotati di attrezzature di controllo e potrebbe non essere chiaro per i
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