Commission Regulation (EU) No 720/2011 of 22 July 2011 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security as regards the phasing-in of the screening of liquids, aerosols and gels at EU airports Text with EEA relevance
Published date | 23 July 2011 |
Subject Matter | Transport,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 193, 23 July 2011 |
23.7.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 193/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 720/2011 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile in merito alla graduale introduzione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione deve adottare disposizioni generali volte a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni stabilite nell’allegato del regolamento. |
(2) | Le disposizioni generali che integrano le norme comuni fondamentali per la sicurezza dell’aviazione civile sono fissate nel regolamento (CE) n. 272/2009, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In particolare, il regolamento (CE) n. 272/2009 impone che negli aeroporti dell’UE vengano introdotti metodi, ivi incluse tecnologie, per la rilevazione di esplosivi liquidi il più rapidamente possibile e comunque entro il 29 aprile 2013. |
(3) | Al fine di consentire la graduale introduzione di un sistema di controllo volto a individuare i liquidi esplosivi, l’allegato del regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (3), fissa due date: il 29 aprile 2011 per il controllo di liquidi, aerosol e gel acquistati in un aeroporto di un paese terzo o a bordo di un aeromobile di un vettore aereo non comunitario, e il 29 aprile 2013 per il controllo di qualsiasi liquido, aerosol e gel. |
(4) | Come menzionato nel considerando 12 del regolamento (UE) n. 297/2010, gli sviluppi di natura tecnologica o regolamentare, sia a livello dell’Unione europea sia a livello internazionale, possono incidere sulle date fissate nel regolamento (CE) n. 272/2009 e, ove opportuno, la Commissione può presentare proposte di revisione, soprattutto tenendo conto dell’operabilità delle attrezzature e della comodità dei passeggeri. |
(5) | Poco prima del 29 aprile 2011, sia a livello dell’Unione europea sia a livello internazionale, sono intervenuti sviluppi di natura tecnologica o regolamentare. Per tale motivo, solo pochi aeroporti saranno effettivamente dotati di attrezzature di controllo e potrebbe non essere chiaro per i |
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