Commission Regulation (EU) No 749/2011 of 29 July 2011 amending Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive Text with EEA relevance

Published date30 July 2011
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 198, 30 July 2011
L_2011198IT.01000301.xml
30.7.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/3

REGOLAMENTO (UE) N. 749/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, paragrafo 2 e l’articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Reca inoltre disposizioni per la determinazione del punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti derivati oltre il quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di tale regolamento.
(2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE (2) del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 ivi comprese norme relative alla determinazione del punto finale per taluni prodotti derivati.
(3) La Danimarca ha presentato una richiesta di determinazione del punto finale per l’olio di pesce impiegato nella produzione di prodotti medicinali. Tale punto finale va determinato dato che l’olio di pesce è un derivato di un materiale di categoria 3 ed è preparato nel rispetto di condizioni rigorose. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 3 e l’allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
(4) Il regolamento (UE) n. 142/2011 recava disposizioni introdotte in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 e della decisione 2003/324/CE della Commissione (3) consentendo in particolare a Estonia, Lettonia e Finlandia l’alimentazione di alcuni animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie, in particolare volpi. L’allegato II deve essere modificato per consentire l’impiego nei mangimi di tali proteine per entrambe le specie comunemente allevate: la volpe rossa (Vulpes vulpes), attualmente elencata, e la volpe artica (Alopex lagopus) poiché la decisione 2003/324/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 142/2011.
(5) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca alcune norme per la sterilizzazione sotto pressione e prevede misure di applicazione, da adottare relativamente ad altri metodi di trasformazione da impiegare per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, volte ad evitare rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali risultanti dal loro uso o smaltimento. L’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 indica pertanto i metodi di trasformazione alternativi per gli impianti di trasformazione e taluni altri impianti e stabilimenti.
(6) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 consente lo smaltimento o l’uso di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati attraverso metodi alternativi, a condizione che tali metodi siano stati autorizzati in seguito ad una valutazione della capacità degli stessi di ridurre i rischi per la salute pubblica e degli animali ad un livello almeno equivalente ai metodi di trasformazione standard per la rispettiva categoria di sottoprodotti di origine animale. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede altresì un formato standard per le domande di autorizzazione per metodi alternativi. L’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 indica di conseguenza i metodi di trasformazione standard per gli impianti di trasformazione e taluni altri impianti o stabilimenti.
(7) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato i seguenti tre pareri concernenti tali metodi alternativi: un parere scientifico adottato il 21 gennaio 2009 sul progetto per lo studio di metodi alternativi ai sistemi di distruzione delle carcasse mediante un sistema a bunker (4) (progetto sui sistemi bunker); un parere scientifico adottato l’8 luglio 2010 sul trattamento di letame solido di suini e pollame con calce viva (5); un parere scientifico adottato il 22 settembre 2010 sulla domanda di autorizzazione della Neste Oil per un nuovo metodo alternativo per lo smaltimento o l’uso di sottoprodotti di origine animale (6).
(8) Il progetto sui sistemi bunker propone l’idrolisi delle carcasse dei suini e di altri sottoprodotti ottenuti da suini allevati in un ambiente chiuso nel sito dell’allevamento. Dopo un certo periodo di tempo i materiali idrolizzati così ottenuti devono essere smaltiti mediante incenerimento o trasformazione, come prima alternativa, a norma delle misure sanitarie sui sottoprodotti di origine animale.
(9) Il progetto sui sistemi bunker propone altresì il trituramento e la successiva pastorizzazione delle carcasse dei suini e di altri sottoprodotti ottenuti da suini allevati, come seconda alternativa, prima dello smaltimento.
(10) Nel parere del 21 gennaio 2009 sul progetto sui sistemi bunker l’EFSA ha concluso che le informazioni comunicate non costituivano una base sufficiente per ritenere la seconda alternativa un sicuro sistema di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini. L’EFSA non ha potuto fornire una valutazione definitiva neanche riguardo alla prima alternativa basata sull’idrolisi. L’EFSA ha tuttavia indicato che il materiale idrolizzato non comporterebbe rischi supplementari a condizione di essere sottoposto a ulteriori trasformazioni a norma delle misure sanitarie per i materiali della categoria 2.
(11) L’idrolisi dei sottoprodotti di origine animale nella sede dell’azienda può pertanto essere ammessa in condizioni che impediscano la propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e non causino un impatto negativo sull’ambiente. In particolare l’idrolisi va effettuata in un contenitore chiuso a tenuta stagna lontano dagli animali allevati nello stesso sito, come terza alternativa. Dato che il processo di idrolisi non costituisce un metodo di trasformazione, in tali impianti non si applicano le condizioni specifiche per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Per accertare l’assenza di corrosione nel contenitore devono essere eseguite, sotto controllo ufficiale, verifiche periodiche volte a prevenire l’infiltrazione di materiale nel suolo.
(12) La capacità del metodo di idrolisi di ridurre gli eventuali rischi per la salute non è ancora stata dimostrata. È pertanto vietata ogni forma di manipolazione o utilizzo del materiale idrolizzato diversa dall’incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preventiva, o dallo smaltimento in una discarica autorizzata, dal compostaggio o dalla trasformazione in biogas; ognuna delle ultime tre alternative va preceduta da sterilizzazione sotto pressione.
(13) Spagna, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Regno Unito hanno espresso interesse a permettere ai propri operatori l’utilizzo del metodo di idrolisi. Le autorità competenti dei suddetti Stati membri hanno confermato che tali operatori saranno soggetti a severi controlli volti a prevenire eventuali rischi per la salute.
(14) Nel parere dell’8 luglio 2010 sul trattamento di letame solido di suini e pollame con calce viva, l’EFSA ha concluso che la miscelatura suggerita di calce e letame può essere considerata un procedimento sicuro per l’inattivazione degli agenti patogeni batterici e virali interessati, tenuto conto dell’applicazione prevista dei prodotti derivati, ossia la miscela di calce e letame, sul terreno. Dato che la domanda ha dimostrato l’efficienza del procedimento limitatamente a un determinato miscelatore, in caso di utilizzo di un diverso miscelatore per il procedimento l’EFSA ha raccomandato di effettuare una convalida sulla base delle misurazioni di pH, tempo e temperatura al fine di dimostrare che mediante l’impiego di un diverso miscelatore si ottiene la medesima inattivazione degli agenti patogeni.
(15) La convalida basata su questi principi va effettuata quando la calce viva (CaO) utilizzata nel procedimento valutato dall’EFSA è sostituita con la calce dolomitica (CaOMgO).
(16) Nel parere del 22 settembre 2010, relativo a un processo catalitico a più fasi per la produzione di carburanti rinnovabili, l’EFSA ha concluso che il processo può essere considerato sicuro a condizione che i grassi fusi derivati dai materiali delle categorie 2 e 3 siano utilizzati come materie prime e preventivamente trasformati conformemente ai metodi di trasformazione standard per i sottoprodotti di origine animale. Le prove presentate non
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