Commission Regulation (EU) No 756/2010 of 24 August 2010 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes IV and V Text with EEA relevance

Published date25 August 2010
Subject MatterPlant health legislation,Environment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 223, 25 August 2010
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25.8.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 223/20

REGOLAMENTO (UE) N. 756/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 e l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3).
(2) Dopo la proposta di inserimento di sostanze trasmessa dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle nove sostanze proposte, che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenuta dal 4 all’8 maggio 2009 (di seguito «COP4»), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione.
(3) Occorre modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per tenere conto delle nuove sostanze elencate durante la COP4.
(4) La COP4 ha deciso di iscrivere il clordecone, l’esabromobifenile e gli esaclorocicloesani, compreso il lindano, nell’allegato A (eliminazione) della convenzione. Tali sostanze sono iscritte negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 perché figurano negli elenchi del protocollo.
(5) La COP4 ha deciso di iscrivere il pentaclorobenzene nell’allegato A (eliminazione) della convenzione. Pertanto è opportuno inserire il pentaclorobenzene negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, indicando i relativi valori limite di concentrazione, stabiliti applicando la metodologia utilizzata per fissare i valori limite per gli inquinanti organici persistenti (in seguito «POP») nel regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (4) e nel regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti (5). È opportuno rivedere tali valori limite di concentrazione provvisori alla luce dei risultati di uno studio relativo all’attuazione delle disposizioni in materia di rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, che sarà commissionato dalla Commissione.
(6) La COP4 ha deciso di iscrivere l’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (in seguito «PFOS») nell’allegato B (restrizione) della convenzione, con alcune eccezioni per applicazioni specifiche. Attualmente l’uso di PFOS è consentito per alcune applicazioni specifiche. Per via della loro durata di vita, gli articoli contenenti PFOS continueranno ad entrare nel flusso dei rifiuti per diversi anni, seppure in quantità via via inferiori. Potrebbe essere difficoltoso dal punto di vista pratico identificare taluni materiali contenenti PFOS all’interno di un determinato flusso di rifiuti. I dati relativi alle quantità e alle concentrazioni di PFOS negli articoli e nei rifiuti sono tuttora insufficienti. L’estensione al PFOS dell’obbligo di distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP nei rifiuti che superano i valori limite di concentrazione di cui all’allegato IV, come previsto dal regolamento (CE) n. 850/2004, potrebbe avere ripercussioni sui sistemi di riciclaggio esistenti e di conseguenza ostacolare l’uso sostenibile delle risorse, una priorità ambientale dell’UE. Alla luce di quanto esposto, il PFOS è iscritto negli allegati IV e V senza indicazione dei valori limite di concentrazione.
(7) La COP4 ha deciso di iscrivere il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere, di seguito «eteri di polibromobifenile», nell’allegato A (eliminazione) della convenzione. L’immissione sul mercato e l’uso del pentabromodifeniletere e dell’ottabromodifeniletere sono stati limitati nell’Unione europea ad un massimo di concentrazione dello 0,1 % in peso in forza dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (6). Attualmente il pentabromodifeniletere, l’esabromodifeniletere, l’eptabromodifeniletere e il tetrabromodifeniletere non possono essere immessi sul mercato nell’Unione europea essendo vietati ai sensi del regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (7) e dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (8). Tuttavia, a causa della durata di vita dei prodotti contenenti tali eteri di polibromobifenile, i prodotti fuori uso contenenti queste sostanze continueranno ad entrare nel ciclo dei rifiuti per diversi anni. Tenendo conto delle difficoltà pratiche di identificare i materiali contenenti eteri di polibromobifenile all’interno di una frazione di rifiuti misti e l’attuale mancanza di dati scientifici esaustivi relativi alle quantità e alle concentrazioni di eteri di polibromobifenile negli articoli e nei rifiuti, l’estensione a queste nuove sostanze dell’obbligo di distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP nei rifiuti che superano i valori limite di concentrazione di cui all’allegato IV potrebbe mettere a repentaglio i regimi di riciclaggio esistenti, ostacolando in tal modo un uso sostenibile delle risorse. Questo problema è stato riconosciuto dal COP4 e sono state concordate esenzioni specifiche per il riciclaggio continuo di rifiuti che contengono gli eteri di polibromobifenile iscritti negli allegati, anche se questo potrebbe causare il riciclaggio di POP. Appare quindi opportuno inserire tali eccezioni nel regolamento (CE) n. 850/2004.
(8) Per evitare distorsioni nel mercato interno, è necessario che i valori limite di concentrazione siano uniformi in tutta l’Unione. Sono stati fissati valori limite di concentrazione provvisori per il pentaclorobenzene negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sulla base dei dati disponibili e in applicazione del principio di precauzione.
(9) In considerazione della mancanza di informazioni scientifiche esaustive in merito alle quantità e alle concentrazioni negli articoli e nei rifiuti, nonché agli scenari di esposizione, in questa fase non possono essere fissati valori limite di concentrazione per i PFOS e gli eteri di polibromobifenile negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. Alla luce delle nuove informazioni che saranno disponibili in futuro e di un riesame condotto dalla Commissione, saranno proposti i limiti di concentrazione per i nove POP, tenendo conto degli obiettivi del regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti.
(10) Ai sensi dell’articolo 22 della convenzione, le modifiche degli allegati A, B e C della stessa entrano in vigore un anno dopo la data della loro comunicazione da parte del depositario, ovvero il 26 agosto 2010. Per motivi di coerenza occorre quindi che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (9). È opportuno che
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