Commission Regulation (EU) No 757/2010 of 24 August 2010 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes I and III Text with EEA relevance

Published date25 August 2010
Subject MatterPlant health legislation,Environment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 223, 25 August 2010
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25.8.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 223/29

REGOLAMENTO (UE) N. 757/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3).
(2) Dopo la proposta di inserimento di sostanze trasmessa dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle nove sostanze proposte, che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenuta dal 4 all’8 maggio 2009 (di seguito «COP4»), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione.
(3) In considerazione delle decisioni prese dalla COP4, è necessario aggiornare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 850/2004. Occorre modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 per tenere conto della possibilità di inserire delle sostanze soltanto nella convenzione.
(4) La COP4 ha deciso di inserire otto delle sostanze in questione nell’allegato A (eliminazione) della convenzione. La nona sostanza, l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS), è tuttora ampiamente utilizzata a livello mondiale, sicché la COP4 ha deciso di inserirla nell’allegato B (limitazione) con una serie di deroghe. Il regolamento (CE) n. 850/2004 presenta una struttura simile, con l’allegato I (sostanze vietate) e l’allegato II (sostanze soggette a limitazioni). La convenzione prevede l’obbligo di vietare o limitare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione delle sostanze elencate negli allegati A e B della medesima. Con l’inserimento delle sostanze oggetto di decisioni della COP4 nel regolamento (CE) n. 850/2004, il campo di applicazione della limitazione è reso conforme alla decisione della COP4, in quanto il regolamento (CE) n. 850/2004 precisa le condizioni per la produzione, l’uso e la gestione dei rifiuti, oltre a limitare l’immissione sul mercato.
(5) L’immissione sul mercato e l’uso dei PFOS sono limitati nell’Unione europea in forza dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (4). La vigente limitazione dei PFOS all’interno dell’Unione contiene solo poche deroghe in confronto a quelle previste dalla decisione della COP4. I PFOS sono stati inseriti anche nell’allegato I del protocollo rivisto, adottato il 18 dicembre 2009. Di conseguenza, è opportuno inserire i PFOS, insieme alle altre otto sostanze, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Le deroghe applicabili ai PFOS al momento del loro inserimento nell’allegato XVII vengono riportate, con poche modifiche, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Le deroghe devono essere subordinate, se del caso, all’uso delle migliori tecniche disponibili. Conformemente alla decisione della COP4, la specifica deroga relativa all’uso dei PFOS come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura è di durata limitata, prorogabile previa approvazione della conferenza delle parti della convenzione, sempreché la proroga sia tecnicamente giustificata. Gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni quattro anni una relazione sull’applicazione delle deroghe ammesse. L’Unione europea, in quanto parte della convenzione, deve presentare una relazione basata sulle relazioni degli Stati membri. La Commissione deve continuare a riesaminare le rimanenti deroghe e verificare la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure.
(6) Il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 850/2004, concernente le sostanze presenti non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce, deve essere definito per i PFOS in modo da garantire il rispetto e il controllo armonizzati del regolamento nonché la conformità con la convenzione. In virtù dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è ammesso l’uso di PFOS in quantità inferiori a determinati limiti. Finché non si disponga di ulteriori informazioni, i limiti stabiliti nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per i PFOS in articoli corrispondono ad un livello al di sotto del quale i PFOS non possono essere ragionevolmente utilizzati con la possibilità di esercitare il controllo e il rispetto dei limiti mediante i metodi esistenti. L’uso dei PFOS dovrebbe essere pertanto limitato ad un livello corrispondente a quello di un contaminante in tracce presente non intenzionalmente. Per i PFOS utilizzati come sostanze o in preparati, il presente regolamento deve stabilire un limite corrispondente ad un livello analogo. Al fine di escludere un uso intenzionale, tale livello deve essere inferiore a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006.
(7) L’immissione sul mercato e l’uso di pentabromodifeniletere e di ottabromodifeniletere sono limitati nell’Unione europea in forza dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che fissa una concentrazione massima dello 0,1 % in peso al di sotto della quale non si applicano restrizioni. La COP4 ha deciso di inserire i congeneri presenti nelle forme commerciali di pentabromodifenileteri e ottabromodifenileteri, che presentano le caratteristiche di inquinanti organici persistenti (POP). Per motivi di coerenza, è opportuno attenersi all’approccio dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per inserire nel regolamento (CE) n. 850/2004 quei derivati che la COP4 ha identificato come aventi caratteristiche di POP; occorre pertanto inserire nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 i derivati tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere.
(8) Il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 850/2004, concernente le sostanze presenti non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce, deve essere definito per i polibromodifenileteri (PBDE) in modo da garantire il rispetto e il controllo armonizzati del regolamento nonché la conformità con la convenzione. Per i PBDE utilizzati come sostanze o in preparati e articoli, il presente regolamento deve fissare un limite invariabile in materia di contaminanti in tracce presenti non intenzionalmente. In attesa che si rendano disponibili ulteriori informazioni e salvo riesame da parte della Commissione alla luce degli obiettivi del presente regolamento, i limiti stabiliti nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per i PBDE presenti in articoli ottenuti da materiali riciclati devono limitare l’uso dei PBDE al livello di contaminanti in tracce presenti non intenzionalmente, nel senso che devono corrispondere ad un livello al di sotto del quale i PBDE non possono essere ragionevolmente utilizzati con la possibilità di esercitare il controllo e il rispetto dei limiti
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