Commission Regulation (EU) No 782/2013 of 14 August 2013 amending Annex III to Regulation (EU) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council on the EU Ecolabel Text with EEA relevance

Published date15 August 2013
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 219, 15 August 2013
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15.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219/26

REGOLAMENTO (UE) N. 782/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2013

che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di promuovere l’uso del marchio Ecolabel UE e per incoraggiare gli operatori i cui prodotti rispondono ai criteri di tale marchio, è opportuno che i costi relativi al suo utilizzo siano quanto più possibile contenuti ma sufficienti a coprire i costi di gestione del sistema.
(2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede la possibilità di aumentare l’importo massimo dei diritti ove necessario e opportuno.
(3) Gli organismi competenti hanno effettuato una valutazione interna al fine di stabilire se l’attuale livello dei diritti è sufficiente a coprire i costi generati dai compiti che sono chiamati a svolgere per la gestione del sistema del marchio Ecolabel UE.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 66/2010 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

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1. Diritti per l’esame della domanda

L’organismo competente cui è indirizzata la domanda impone un diritto in base alle spese di esame della stessa. Tale diritto non è inferiore a 200 EUR, né superiore a 2 000 EUR.

Nel caso di piccole e medie imprese (1) e di operatori dei paesi in via di...

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