Commission Regulation (EU) No 807/2010 of 14 September 2010 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Union

Published date15 September 2010
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Foodstuffs,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 242, 15 September 2010
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15.9.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 242/9

REGOLAMENTO (UE) N. 807/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2010

recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 43, lettere g) e h), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (2) è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) È necessario che la procedura e le modalità di redazione del piano annuo di distribuzione dei prodotti provenienti dalle scorte d’intervento che la Commissione elabora in base ai dati forniti dagli Stati membri siano semplici e che il calendario della distribuzione sia modificato tenendo conto, da un lato, del fabbisogno di distribuzione ai beneficiari e, dall’altro, delle esigenze connesse alla gestione finanziaria delle scorte d’intervento.
(3) Allo scopo di garantire un’applicazione più omogenea negli Stati membri che partecipano a tale azione, giova definire con maggiore precisione il concetto di «beneficiari» o di «destinatari finali» della misura. Al fine di agevolare la gestione e il controllo dell’esecuzione del piano annuale, è opportuno prevedere che le organizzazioni caritative designate dalle competenti autorità nazionali possano essere considerate come destinatarie finali quando garantiscono, sotto determinate forme, la distribuzione effettiva sul posto delle derrate alimentari agli indigenti, là dove essi risiedono.
(4) La fornitura di prodotti agricoli e di derrate alimentari agli indigenti dell’Unione si effettua, di massima, sotto forma di prodotti condizionati o trasformati, ottenuti a partire da prodotti svincolati dai magazzini d’intervento unionali. Tuttavia, tale obiettivo può essere conseguito anche fornendo prodotti agricoli o derrate alimentari appartenenti alla stessa categoria di prodotti reperendoli sul mercato dell’Unione. In tal caso, il pagamento della fornitura si effettua attraverso la cessione di prodotti da ritirare presso i magazzini d’intervento.
(5) Per ovviare a situazioni in cui tra le scorte d’intervento non siano temporaneamente disponibili alcuni prodotti di base al momento dell’adozione del piano annuale o durante il periodo di esecuzione di quest’ultimo, a norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è possibile mobilitare i prodotti sul mercato dell’Unione a condizioni tali da non pregiudicare il principio secondo cui i prodotti devono provenire dalle scorte d’intervento. È opportuno stabilire le modalità di tale mobilitazione.
(6) Nel rispetto del principio che i prodotti da distribuire agli indigenti devono essere attinti prioritariamente dalle scorte d’intervento, è opportuno garantire la ripartizione ottimale delle scorte pubbliche esistenti all’atto dell’adozione del piano tra gli Stati membri che partecipano al regime, nonché coordinare le operazioni di trasferimento intra-unionale rese necessarie a causa dell’indisponibilità di alcuni prodotti in uno o più Stati membri. In applicazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è altresì necessario stabilire la quantità minima al di sotto della quale è opportuno non procedere ad alcun trasferimento intra-unionale, per ragioni di sana gestione economica.
(7) Per permettere una gestione razionale del regime e organizzare l’esecuzione del piano annuale dell’Unione, è opportuno, da un lato, stabilire al momento della sua adozione i prodotti la cui indisponibilità temporanea giustifica la mobilitazione sul mercato dello stesso prodotto o di prodotti della stessa categoria e, dall’altro, fissare lo stanziamento messo a tal fine a disposizione dello Stato membro. Per conseguire questi obiettivi, le risorse finanziarie devono essere stanziate in funzione delle domande presentate dallo Stato membro nel quadro del piano annuale, dei quantitativi di prodotto non disponibili presso gli organismi di intervento, nonché dei quantitativi assegnati allo Stato membro nel corso degli esercizi precedenti e infine della loro effettiva utilizzazione.
(8) Sempre nell’ottica dell’utilizzazione prioritaria delle scorte d’intervento, è opportuno disporre che, prima di procedere alla mobilitazione di prodotti della stessa categoria sul mercato dell’Unione, occorre assegnare le forniture relative a prodotti giacenti all’intervento.
(9) Occorre garantire le condizioni migliori per la realizzazione dei vari tipi di fornitura e specificare l’obbligo di pubblicazione dei bandi di gara, allo scopo di garantire la parità di accesso degli operatori stabiliti nell’Unione.
(10) È opportuno precisare che i bandi di gara devono comportare tutte le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione delle forniture e prevedere la possibilità di adattare i pagamenti delle forniture in funzione dell’osservanza delle prescrizioni stabilite.
(11) I prodotti prelevati dalle scorte di intervento possono essere forniti nello stato in cui si trovano o essere trasformati per fabbricare derrate alimentari, oppure essere destinati al pagamento della fornitura o della fabbricazione di derrate alimentari reperite sul mercato dell’Unione. Per quest’ultimo tipo di forniture, è opportuno precisare i prodotti disponibili nelle scorte di intervento che possono essere ritirati per pagare la fabbricazione di prodotti cerealicoli, dei prodotti a base di riso e lattiero-caseari.
(12) Per meglio rispondere alla domanda delle associazioni caritative e per ampliare la gamma delle derrate alimentari distribuite, è opportuno specificare che i prodotti provenienti dalle scorte di intervento possono essere aggiunti ad altri prodotti al fine della fabbricazione di derrate alimentari.
(13) È opportuno stabilire le condizioni per il rimborso alle organizzazioni caritative delle spese connesse al trasporto dei prodotti, nonché, se del caso, delle spese amministrative, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili. È altresì opportuno stabilire le modalità di contabilizzazione del valore dei prodotti usciti dai magazzini d’intervento da imputare alle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché le modalità applicabili in caso di trasferimento di scorte di prodotti da uno Stato membro all’altro.
(14) Le spese di trasporto devono essere rimborsate sulla base delle spese effettive determinate secondo una procedura di gara. Occorre tuttavia specificare che il rimborso delle spese di trasporto fra i magazzini degli enti caritativi e il luogo di distribuzione finale avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi.
(15) Allo scopo di garantire un’utilizzazione ottimale delle disponibilità, è opportuno precisare che le spese relative al trasporto dei prodotti non possono in nessun caso dare luogo a pagamenti in natura.
(16) È opportuno precisare quali siano i controlli più adeguati nell’ambito dell’esecuzione del piano annuale e, soprattutto, la percentuale dei controlli che le autorità competenti devono effettuare. Nelle relazioni annuali di esecuzione del piano devono figurare i dati che consentono di valutare i risultati dei controlli suddetti e quindi dell’esecuzione dell’azione.
(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri che intendono attuare l’azione, prevista all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a favore degli indigenti nell’Unione, ne informano ogni anno la Commissione, al più tardi il 1o febbraio precedente il periodo d’esecuzione del piano annuale di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 maggio:

a) i quantitativi di ciascun prodotto, espressi in tonnellate, necessari per eseguire il piano sul loro territorio nell’esercizio in questione;
b) sotto quale forma i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari;
c) i criteri di ammissibilità dei beneficiari;
d) eventualmente, l’aliquota delle spese che possono essere poste a carico dei beneficiari, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Ai fini del presente regolamento, per «indigenti» si intendono persone fisiche, individui e famiglie o gruppi composti da tali persone, la cui situazione di dipendenza sociale e finanziaria è constatata o riconosciuta in base a criteri di ammissibilità adottati dalle autorità competenti o giudicata sulla base dei criteri adottati dalle organizzazioni caritative e approvati dalle autorità competenti.

Articolo 2

1. Entro il 1o ottobre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti alimentari destinati agli indigenti, qui di seguito denominato «piano». Per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri la Commissione tiene conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri in questione. Essa tiene...

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