European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:231
Date14 March 2024
Docket NumberC-516/22
Celex Number62022CJ0516
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

14 marzo 2024 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Procedimento in contumacia – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Articolo 127, paragrafo 1 – Periodo di transizione – Competenza della Corte – Sentenza della Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) – Esecuzione di un lodo arbitrale che accorda il versamento di un risarcimento danni – Decisione della Commissione europea che dichiara che tale versamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Leale cooperazione – Obbligo di sospendere il procedimento – Articolo 351, paragrafo 1, TFUE – Convenzione internazionale conclusa tra Stati membri e Stati terzi prima della data della loro adesione all’Unione – Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati (ICSID) – Applicazione del diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Giudice nazionale che si pronuncia in ultima istanza – Obbligo di rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Sospensione dell’esecuzione dell’aiuto»

Nella causa C‑516/22,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 29 luglio 2022,

Commissione europea, rappresentata da L. Armati, P.-J. Loewenthal e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da S. Fuller, in qualità di agente,

convenuto,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, con la sentenza della Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), del 19 febbraio 2020, nella causa Micula v Romania (in prosieguo: la «sentenza controversa»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché dell’articolo 108, paragrafo 3, dell’articolo 267, commi primo e terzo, e dell’articolo 351, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo: l’«accordo sul recesso»), adottato il 17 ottobre 2019.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

2 L’accordo sul recesso, approvato a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020 (GU 2020, L 29, pag. 1), è entrato in vigore, in forza del suo articolo 185, il 1º febbraio 2020.

3 Ai sensi dell’articolo 2, lettera e), dell’accordo sul recesso:

«Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

(...)

e) “periodo di transizione”: il periodo di cui all’articolo 126».

4 L’articolo 86 di tale accordo, dal titolo «Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione».

5 L’articolo 87 di detto accordo, intitolato «Nuove cause dinanzi alla Corte di giustizia», al paragrafo 1 così dispone:

«La Commissione europea, quando reputi che il Regno Unito abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati o della parte quarta del presente accordo prima della fine del periodo di transizione, può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione nelle modalità stabilite all’articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di giustizia dell’Unione europea».

6 L’articolo 126 del medesimo accordo, intitolato «Periodo di transizione», così dispone:

«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

7 L’articolo 127 dell’accordo sul recesso, dal titolo «Ambito di applicazione della transizione», è così formulato:

«1. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

(...)

3. Durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione.

(...)

6. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito».

Diritto internazionale

Convenzione ICSID

8 La Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, siglata a Washington il 18 marzo 1965 (in prosieguo: la «convenzione ICSID»), entrata in vigore per il Regno Unito il 18 gennaio 1967 e per la Romania il 12 ottobre 1975, al suo articolo 53, paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Il lodo è obbligatorio nei confronti delle parti e non può essere oggetto di alcun appello o altro ricorso, ad eccezione di quelli previsti dalla presente Convenzione. Ciascuna parte deve dare esecuzione al lodo conformemente ai termini di quest’ultimo [...]».

9 L’articolo 54, paragrafo 1, di tale convenzione così recita:

«Ciascuno Stato contraente riconosce come vincolanti i lodi pronunciati secondo la presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l’esecuzione degli obblighi pecuniari imposti nel lodo come se si trattasse di una sentenza definitiva di un giudice dello Stato in questione. (...)».

10 L’articolo 64 di detta convenzione è formulato nel modo seguente:

«Qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione e che non sia risolta in via amichevole è deferita alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di qualsiasi parte della controversia, salvo che gli Stati interessati concordino un altro metodo di composizione».

11 L’articolo 69 della medesima convenzione così recita:

«Ogni Stato contraente deve adottare le misure legislative o di altro tipo che siano necessarie per dare effetto sul suo territorio alle disposizioni della presente convenzione».

Il TBI

12 Il Trattato bilaterale di investimento, concluso il 29 maggio 2002 tra il governo del Regno di Svezia e la Romania per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti (in prosieguo: il «TBI»), entrato in vigore il 1° aprile 2003, al suo articolo 2, paragrafo 3, prevede quanto segue:

«Ciascuna parte contraente garantisce in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori della controparte e non ostacola, mediante misure arbitrarie o discriminatorie, l’amministrazione, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento o la cessione di detti investimenti da parte di tali investitori (…)».

13 L’articolo 7 del TBI stabilisce che le controversie tra gli investitori e i paesi firmatari sono risolte, in particolare, da un tribunale arbitrale che applica la convenzione ICSID.

Fatti

Procedimento arbitrale

14 In vista della sua adesione all’Unione europea, il 22 febbraio 2005 la Romania ha abrogato un regime regionale di aiuti agli investimenti sotto forma di incentivi fiscali (in prosieguo: il «regime di aiuti controverso»).

15 Il 28 luglio 2005 i sigg. Ioan e Viorel Micula, cittadini svedesi, nonché la European Food SA, la Starmill SRL e la Multipack SRL (in prosieguo: gli «investitori»), società su cui essi esercitano il controllo, hanno chiesto, conformemente all’articolo 7 del TBI, la costituzione di un tribunale arbitrale ai sensi della convenzione ICSID, al fine di ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subìto a causa dell’abrogazione del regime di aiuti controverso di cui avevano beneficiato prima di tale abrogazione.

16 Con lodo dell’11 dicembre 2013 (in prosieguo: il «lodo arbitrale»), emesso dopo l’adesione della Romania all’Unione il 1º gennaio 2007, il tribunale arbitrale ha ritenuto che, con l’abolizione del regime di aiuti in questione, la Romania avesse leso il legittimo affidamento degli investitori, che ritenevano che gli incentivi fiscali in questione sarebbero stati disponibili fino al 31 marzo 2009, non ha agito in modo trasparente non avendo informato gli investitori in tempo utile e non ha garantito un trattamento giusto ed equo degli investimenti da essi effettuati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del TBI. Il tribunale arbitrale ha, pertanto, condannato la Romania a versare agli investitori, a titolo di risarcimento danni, la somma di 791 882 452 lei rumeni (RON) (circa EUR 178 milioni), somma fissata tenendo principalmente conto dei danni asseritamente subìti da tali ricorrenti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2005 e il 31 marzo 2009.

17 Dal 2014 gli investitori cercano di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale in Belgio, in Francia, in Lussemburgo, in Svezia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America. La Commissione è intervenuta in tutti...

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