European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:642
Celex Number62022CJ0197
Date07 September 2023
Docket NumberC-197/22
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso por incumplimiento

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

7 settembre 2023 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 98/83/CE – Acque destinate al consumo umano – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Misure necessarie per assicurare la qualità delle acque – Conformità ai requisiti minimi specificati nell’allegato I, parti A e B – Articolo 8, paragrafo 2 – Adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari – Obbligo di risultato – Allegato I, parte B – Valori parametrici di arsenico e fluoruro – Concentrazioni superiori a questi valori – Persistenza dei superamenti»

Nella causa C‑197/22,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto l’11 marzo 2022,

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara ed E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. Feola e M. Russo, avvocati dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da D. Gratsias (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che la Repubblica italiana:

– non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1998, L 330, pag. 32), per quanto riguarda, da un lato, il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque del Comune di Bagnoregio (Italia), a partire dall’anno 2018, del Comune di Civitella d’Agliano (Italia), nel primo semestre dell’anno 2018, nel secondo semestre dell’anno 2019 e a partire dall’anno 2020, escluso il secondo semestre dell’anno 2021, del Comune di Fabrica di Roma (Italia), nel 2013 e a partire dall’anno 2015, del Comune di Farnese (Italia), nel 2013 e a partire dall’anno 2018, del Comune di Ronciglione (Italia), nel 2013, nel primo semestre dell’anno 2018 e nel primo semestre dell’anno 2019, e in seguito dal 2020 in poi, e del Comune di Tuscania (Italia), dall’anno 2018 in poi, escluso il primo semestre dell’anno 2019, e per quanto riguarda, dall’altro lato, il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque del Comune di Bagnoregio, dall’anno 2018 al primo semestre dell’anno 2019, e del Comune di Fabrica di Roma, nel 2018, nel primo semestre dell’anno 2019 e nel secondo semestre dell’anno 2021, è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83, e

– non avendo adottato quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico in tali acque, e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma, per quanto riguarda il livello di concentrazione del fluoruro nelle acque di questi ultimi, è venuta meno all’obbligo che le incombe in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83.

Contesto giuridico

Diritto dellUnione

2 I considerando 5, 12, 13 e 25 della direttiva 98/83 enunciavano quanto segue:

«(5) considerando che sono necessarie norme comunitarie per parametri di qualità essenziali e cautelativi in termini di salute per le acque destinate al consumo umano, per definire obiettivi minimi di qualità ambientale da raggiungere in collegamento con altre misure comunitarie, al fine di garantire e promuovere l’uso sostenibile delle acque destinate al consumo umano;

(…)

(12) considerando la necessità di fissare per le sostanze che rivestono importanza a livello comunitario [europeo] valori parametrici specifici sufficientemente rigorosi da garantire il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla direttiva;

(13) considerando che i valori parametrici si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e che si è altresì tenuto conto del principio di precauzione; che i valori sono stati scelti al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell’intero arco della vita e rappresentino pertanto un livello elevato di tutela della salute;

(…)

(25) considerando che, in caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque».

3 L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Obiettivo», disponeva, al paragrafo 2, quanto segue:

«L’obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia».

4 L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi generali», prevedeva, al paragrafo 1, quanto segue:

«Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se:

(…)

b) soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I,

e se, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 5 a 8 e 10 e a norma del trattato[,] gli Stati membri adottano ogni altra misura necessaria affinché le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti previsti dalla presente direttiva».

5 L’articolo 5 della direttiva in parola, intitolato «Standard qualitativi», enunciava, nei paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1. Per i parametri che figurano nell’allegato I gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.

2. I valori fissati a norma del paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nell’allegato I. (…)».

6 L’articolo 6 della direttiva 98/83, dal titolo «Punti in cui i valori devono essere rispettati», disponeva, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1. I valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all’interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;

(…)

2. Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all’articolo 4 e all’articolo 8, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l’inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 è dovuta all’impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, quali scuole, ospedali, ristoranti».

7 L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso», prevedeva, al paragrafo 2, quanto segue:

«Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, [e] salvo l’articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità [alla loro] esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana».

8 L’articolo 9 della direttiva in parola, intitolato «Deroghe», enunciava, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B (…)».

9 L’articolo 14 della medesima direttiva, rubricato «Calendario per la messa in conformità», recitava:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla presente direttiva entro il termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore (…)».

10 L’articolo 15 della direttiva 98/83, intitolato «Casi eccezionali», così disponeva al suo paragrafo 1:

«In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta particolare di proroga per un periodo superiore a quello fissato all’articolo 14. (…)».

11 L’articolo 17 di detta direttiva, intitolato «Recepimento nel diritto interno», disponeva, al paragrafo 1, primo comma, quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. (…)».

12 L’allegato I della direttiva di cui sopra, intitolato «Parametri e valori di parametro», prevedeva, nella parte B, relativa ai «parametri chimici», i valori parametrici di 10 μg/l (microgrammo per litro) per l’arsenico e di 1,5 mg/l (milligrammo per litro) per il fluoruro.

13 La direttiva 98/83 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 2020, L 435, pag. 1), con effetto al 13 gennaio 2023.

Diritto italiano

14 La direttiva 98/83 è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 – Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (supplemento ordinario alla GURI n. 52, del 3 marzo 2001).

15 In virtù degli articoli 6 e 10 di...

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