Comisión Europea contra Stefano Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d'héritier de Livio Missir Mamachi di Lusignano y Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d'héritière de Livio Missir Mamachi di Lusignano.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:349
Celex Number62020CJ0054
Docket NumberC-54/20
Date05 May 2022
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0054

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

5 maggio 2022 ( *1 )

«Impugnazione – Funzione pubblica – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento da parte di un’istituzione del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari – Delegazione della Commissione europea in Marocco – Funzionario assassinato – Danno morale subito dal fratello e dalla sorella del funzionario – Mezzo di ricorso – Articoli 270, 268 e 340 TFUE – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articoli 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 e 91 – Nozione di “persona indicata” – Motivazione»

Nella causa C‑54/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 gennaio 2020,

Commissione europea, rappresentata da B. Schima, T.S. Bohr e G. Gattinara, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, residente in Shanghai (Cina),

Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, residente in Bruxelles (Belgio),

rappresentati da F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati,

Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin,

Carlo Amadeo Missir Mamachi di Lusignano,

Giustina Missir Mamachi di Lusignano,

Tommaso Missir Mamachi di Lusignano,

Filiberto Missir Mamachi di Lusignano,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Biltgen, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar,

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede, in primo luogo, di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑502/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:795), con la quale quest’ultimo l’ha condannata in solido a versare la somma di EUR 10000 al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e la somma di EUR 10000 alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, a titolo di risarcimento del danno morale da loro subito a causa del decesso del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, e, in secondo luogo, di avocare la causa al fine di respingere il ricorso di primo grado in quanto irricevibile.

Contesto normativo

2

L’articolo 40 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla presente controversia (in prosieguo: lo «statuto»), prevede quanto segue:

«1. Il funzionario titolare può, a titolo eccezionale e a sua domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali.

(...)

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 15, la durata dell’aspettativa è limitata a un anno. L’aspettativa può essere rinnovata per ulteriori periodi.

Ciascun periodo di rinnovo non può essere superiore a un anno. La durata totale dell’aspettativa per motivi personali non può essere superiore a 12 anni sull’insieme della carriera del funzionario.

Tuttavia, allorché l’aspettativa viene richiesta per consentire al funzionario:

(...)

iii)

di assistere il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella qualora colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestata da certificato medico,

l’aspettativa può essere rinnovata senza limiti, purché al momento di ogni rinnovo sussistano le condizioni che avevano giustificato la concessione dell’aspettativa.

(...)».

3

L’articolo 42 ter, primo comma, dello statuto così dispone:

«Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un funzionario è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, il funzionario ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull’intera carriera del funzionario è limitata a nove mesi».

4

Ai sensi dell’articolo 55 bis dello statuto:

«1. Un funzionario può chiedere l’autorizzazione per lavorare a orario ridotto.

Tale autorizzazione può essere concessa dall’autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l’interesse del servizio.

2. Il funzionario ha diritto all’autorizzazione nei casi seguenti:

(...)

e)

per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili;

(...)».

5

L’articolo 73 dello statuto prevede quanto segue:

«1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell’Unione [europea], previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:

a)

in caso di decesso:

versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all’interessato nei dodici mesi precedenti l’infortunio:

al coniuge e ai figli del funzionario deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario; l’ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25% del capitale;

in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;

in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;

in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all’istituzione;

(...)».

6

L’articolo 90 dello statuto così recita:

«1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.

2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. (...)

(...)

(...) Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 91».

7

L’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto così dispone:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. (...)».

Fatti

8

I fatti all’origine della controversia, quali illustrati ai punti da 1 a 9 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

9

Il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, che era stato chiamato a svolgere funzioni di consigliere politico e diplomatico presso la delegazione della Commissione in Marocco, è stato assassinato con sua moglie il 18 settembre 2006 a Rabat (Marocco). Tali assassinii sono stati commessi in una casa presa in locazione da tale delegazione per il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: il «funzionario defunto»), sua moglie e i loro quattro figli.

10

Il 12 maggio 2009 il sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, padre del funzionario defunto, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea diretto a ottenere la condanna della Commissione al risarcimento sia dei danni materiali subiti dai figli del funzionario defunto sia dei danni morali subiti da questi ultimi, da lui stesso in qualità di padre del funzionario defunto e da quest’ultimo in nome dei suoi figli subentrati nei diritti di quest’ultimo.

11

Con sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile nella parte in cui mirava a ottenere il risarcimento dei danni morali e in quanto infondato nella parte in cui mirava a ottenere il risarcimento dei danni materiali.

12

Il padre e i figli del funzionario defunto hanno impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale al fine di ottenerne l’annullamento.

13

Il Tribunale ha accolto tale impugnazione con sentenza del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). Detta sentenza è stata oggetto di riesame da parte della Corte, la quale l’ha parzialmente annullata con sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588). In sede di rinvio a seguito del riesame, il Tribunale ha statuito, con sentenza del 7...

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